Art. 3 
 
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  dello
                         sviluppo economico 
 
  1. All'articolo 43, comma 12, del  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, le parole: "31 dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2016". 
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  3,
convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n.  41,  dopo
il comma 3-bis e' inserito  il  seguente:  "3-ter.  Per  esigenze  di
sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di  cui  al  comma  1  e'
prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31  dicembre
2017. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
provvede: 
    a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio,
per quantita' massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e
con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua  del  servizio
stesso pari a 170.000 €/MW."; 
    b) ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le medesime
utenze connesse in alta e altissima  tensione,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative  agli
oneri generali di  sistema  elettrico  in  modo  da  rispecchiare  la
struttura  degressiva  della  tariffa  di  rete  per  i  servizi   di
trasmissione, distribuzione e misura, in  vigore  dal  2014,  nonche'
applicando esclusivamente agli oneri generali  relativi  al  sostegno
delle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di  sistema
elettrico di cui all'articolo  39,  comma  3,  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012.".