Art. 5 
 
 
Prescrizioni per  il  costruttore  del  sistema  di  riqualificazione
                              elettrica 
 
  1. Il costruttore del  sistema  di  riqualificazione  elettrica  e'
responsabile dell'omologazione e della conformita' di  produzione  di
tutti i  componenti  del  sistema  stesso,  nonche'  delle  modifiche
necessarie per installare il sistema su un  veicolo  appartenente  al
campo di impiego del sistema medesimo. 
  2. Il costruttore del  sistema  di  riqualificazione  elettrica  e'
responsabile,  in  qualita'  di  "produttore"  a  norma  del  decreto
legislativo 20 novembre 2008, n. 188, delle procedure di  recupero  e
trattamento del pacco batterie esauste. 
  3. Ogni sistema di  riqualificazione  elettrica  conforme  al  tipo
omologato ai sensi dell'articolo 3 riporta, in modo ben leggibile  ed
indelebile,  il  marchio  dell'omologazione,  omettendo  i  caratteri
relativi all'eventuale estensione della omologazione di base. 
  4. Per ogni sistema  di  riqualificazione  elettrica,  prodotto  in
conformita' al tipo omologato, il costruttore  del  sistema  rilascia
apposito certificato di conformita', redatto secondo  il  modello  di
cui all'allegato D al presente decreto. 
  5.  Il  costruttore  del  sistema  di  riqualificazione   elettrica
predispone e  rende  disponibili,  per  ogni  sistema  omologato,  le
prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti
le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche. 
  6. Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con  le  informazioni
di uso,  manutenzione,  installazione  e  smaltimento  dello  stesso,
destinate all'installatore e all'utilizzatore. Il sistema e' altresi'
corredato da istruzioni e avvertenze (rescue card) da utilizzarsi  in
caso di interventi di emergenza. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per l'argomento del decreto legislativo  20  novembre
          2008, n. 188, v. nelle note alle premesse.