Art. 6 La gestione dei progetti 1. Le comunicazioni ufficiali e i feedback sono effettuati sul sito dedicato al bando (http://PRIN.miur.it/). 2. La data di avvio ufficiale dei progetti e' fissata al 90° giorno dopo l'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento. 3 . Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR; le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MIUR. 4. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unita', in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente ad altro ateneo/ente, il regolare svolgimento delle attivita' deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti, con particolare riferimento all'uso delle attrezzature gia' acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente originario ed alla prosecuzione dell'attivita' dell'eventuale personale a tempo determinato gia' contrattualizzato dall'ateneo/ente originario per lo svolgimento delle attivita' dell'unita' di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall'ateneo/ente originario all'ateneo/ente di destinazione del PI o del responsabile di unita' non puo' essere soggetto ad altre ulteriori limitazioni. 5. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il PI e gli eventuali altri responsabili di unita' sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del presente bando. 6. La rendicontazione contabile ordinaria e' effettuata da ciascun responsabile di unita' nel rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MIUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso, peraltro, l'insieme delle due distinte rendicontazioni puo' dar luogo a contributi MIUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel decreto di ammissione a finanziamento. 7. La rendicontazione contabile della eventuale sub-unita' di ricerca relativa ad organismi di ricerca resta a carico del coordinatore scientifico del progetto, che avra' cura di acquisire dall'organismo di ricerca coinvolto tutta la documentazione comprovante la reale effettuazione delle spese. I rapporti finanziari tra l'unita' di ricerca del PI e la sub-unita' rimangono di esclusiva competenza delle parti, con esclusione di qualsiasi coinvolgimento del MIUR. L'unita' di ricerca del PI risponde in solido con la sub-unita', nei confronti del MIUR, per le eventuali inadempienze sia scientifiche sia finanziario-contabili. 8. Per la necessaria attestazione di conformita' alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l'insieme di quella ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) e' altresi' assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti sedi delle unita' di ricerca. Il MIUR procede, a campione, agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito sugli audit interni centrali, secondo modalita' e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale). 9. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilita' civili e penali, comporta l'esclusione del progetto dal bando, la revoca del finanziamento (se gia' concesso) e l'automatica esclusione del responsabile di unita' dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento. 10. Il contributo per la realizzazione dei progetti e' erogato in unica soluzione anticipata direttamente agli atenei/enti sedi delle unita' di ricerca. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo. 11. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attivita' e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto, che riportino come primo nome, o come autore corrispondente, quello del PI o dei responsabili di unita'; tale relazione e' trasmessa con modalita' telematica al Ministero. Nel caso in cui sia prodotta la rendicontazione integrativa di cui al precedente comma 6, il PI redige, contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione scientifica integrativa, con allegato elenco delle ulteriori pubblicazioni, relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo mese successivo alla sua conclusione. 12. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche e' di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Universita' e della Ricerca (ANVUR), che la esercitera' secondo tempi, forme e modalita' da essa stessa determinati, e in conformita' con la normativa vigente.