Art. 7 Open access 1. Ciascun responsabile di unita' deve garantire l'accesso aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche 'peer-reviewed' relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. 2. Il rispetto di quanto indicato al comma 1 del presente articolo non incide su eventuali obblighi di riservatezza, nonche' sugli obblighi relativi alla tutela dei dati personali, ognuno dei quali resta impregiudicato. 3. Come eccezione, i responsabili di unita' sono esentati da assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa.