Art. 7 
 
 
                             Open access 
 
  1. Ciascun responsabile di unita' deve garantire  l'accesso  aperto
(accesso  gratuito  on-line  per  qualsiasi  utente)   a   tutte   le
pubblicazioni  scientifiche  'peer-reviewed'  relative  ai  risultati
ottenuti nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto  dall'art.
4, commi 2  e  2-bis,  del  decreto  legge  8  agosto  2013,  n.  91,
convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. 
  2. Il rispetto di quanto indicato al comma 1 del presente  articolo
non incide su  eventuali  obblighi  di  riservatezza,  nonche'  sugli
obblighi relativi alla tutela dei dati personali,  ognuno  dei  quali
resta impregiudicato. 
  3. Come eccezione,  i  responsabili  di  unita'  sono  esentati  da
assicurare l'accesso aperto a parti specifiche  dei  propri  dati  di
ricerca, se l'accesso aperto a tali  dati  dovesse  compromettere  il
raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa.