Art. 2 Trasmissione dei dati di rendiconto 1. Le modalita' operative per la trasmissione dei dati di rendiconto da parte degli enti territoriali e la data di apertura del sistema SMART saranno indicate sul sito Internet della Corte. 2. La trasmissione al sistema SMART dei dati di rendiconto effettuata utilizzando le tassonomie previste costituisce per l'ente territoriale adempimento all'obbligo normativo di cui all'art. 227, comma 6, TUEL, a meno che il sistema non restituisca errori che non ne consentano l'acquisizione.