Art. 2 
 
 
                 Trasmissione dei dati di rendiconto 
 
  1.  Le  modalita'  operative  per  la  trasmissione  dei  dati   di
rendiconto da parte degli enti territoriali e la data di apertura del
sistema SMART saranno indicate sul sito Internet della Corte. 
  2.  La  trasmissione  al  sistema  SMART  dei  dati  di  rendiconto
effettuata utilizzando le tassonomie previste costituisce per  l'ente
territoriale adempimento all'obbligo normativo di cui  all'art.  227,
comma 6, TUEL, a meno che il sistema non restituisca errori  che  non
ne consentano l'acquisizione.