IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.  83,
recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale
civile  e  di  organizzazione  e  funzionamento  dell'amministrazione
giudiziaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,
n. 132,  che  prevede  incentivi  fiscali  nella  forma  di  "credito
d'imposta" nei procedimenti di  negoziazione  assistita,  nonche'  di
conclusione dell'arbitrato con lodo, ai sensi  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla  legge  10
novembre 2014, n. 162; 
  Visto il comma 2 del citato art. 21-bis, a  norma  del  quale,  con
decreto del Ministro della giustizia  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  e  la
documentazione da esibire a corredo della richiesta  del  credito  di
imposta, nonche' i controlli sull'autenticita' della stessa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, e successive modificazioni,  recante  il  testo  unico  delle
imposte sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e  successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni, e  in  particolare  l'art.  17,  concernente  la
compensazione dei crediti d'imposta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Definizioni e oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' e la  documentazione
da esibire a corredo della richiesta di credito di imposta  da  parte
del richiedente, nonche' i controlli sull'autenticita' della stessa. 
  2. Ai fini del presente decreto, per "richiedente"  si  intende  la
parte che ha corrisposto, nell'anno 2015,  il  compenso  all'avvocato
che lo  ha  assistito  nel  corso  di  uno  o  piu'  procedimenti  di
negoziazione assistita conclusi con successo, ovvero agli arbitri nel
procedimento di cui al capo I, del decreto- legge 12 settembre  2014,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre  2014,
n. 162, sempre che si sia concluso con lodo.