IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che prevede incentivi fiscali nella forma di "credito d'imposta" nei procedimenti di negoziazione assistita, nonche' di conclusione dell'arbitrato con lodo, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; Visto il comma 2 del citato art. 21-bis, a norma del quale, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonche' i controlli sull'autenticita' della stessa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta; Decreta: Art. 1 Definizioni e oggetto 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' e la documentazione da esibire a corredo della richiesta di credito di imposta da parte del richiedente, nonche' i controlli sull'autenticita' della stessa. 2. Ai fini del presente decreto, per "richiedente" si intende la parte che ha corrisposto, nell'anno 2015, il compenso all'avvocato che lo ha assistito nel corso di uno o piu' procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo, ovvero agli arbitri nel procedimento di cui al capo I, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sempre che si sia concluso con lodo.