Art. 4 
 
 
           Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto 
 
  1. Il credito di imposta, riconosciuto in caso  di  successo  della
negoziazione, ovvero  di  conclusione  dell'arbitrato  con  lodo,  e'
commisurato,  secondo  criteri  di  proporzionalita',   al   compenso
corrisposto all'avvocato o all'arbitro fino alla concorrenza  di  250
euro ed  e'  determinato,  secondo  i  medesimi  criteri,  in  misura
corrispondente alle risorse stanziate,  nel  limite  di  spesa  di  5
milioni di euro per l'anno 2016. 
  2. Per consentire  la  regolazione  contabile  delle  compensazioni
esercitate ai sensi dell'art. 6  del  presente  decreto,  le  risorse
stanziate  sono  trasferite  sulla  contabilita'  speciale  n.   1778
"Agenzia delle entrate - fondi di bilancio", aperta presso  la  Banca
d'Italia.