Art. 4 Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto 1. Il credito di imposta, riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, e' commisurato, secondo criteri di proporzionalita', al compenso corrisposto all'avvocato o all'arbitro fino alla concorrenza di 250 euro ed e' determinato, secondo i medesimi criteri, in misura corrispondente alle risorse stanziate, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016. 2. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio", aperta presso la Banca d'Italia.