Art. 6 
 
 
            Procedure di utilizzo del credito di imposta 
 
  1. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi per l'anno 2015 ed e' utilizzabile in  compensazione,  ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e
successive modificazioni, a decorrere dalla data di ricevimento della
comunicazione ai beneficiari dell'importo spettante,  effettuata  dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 5, comma 1, del presente
decreto.  A  tal  fine,  il  modello  F24  deve   essere   presentato
esclusivamente tramite  i  servizi  telematici  offerti  dall'Agenzia
delle entrate, pena il  rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  In
alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa  o
di  lavoro  autonomo  possono  utilizzare  il  credito  spettante  in
diminuzione delle imposte  dovute  in  base  alla  dichiarazione  dei
redditi. 
  2. L'ammontare del credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione
tramite modello  F24  non  deve  eccedere  l'importo  comunicato  dal
Ministero  della  giustizia,  pena  lo  scarto   dell'operazione   di
versamento. Ai fini del  controllo  di  cui  al  periodo  precedente,
preventivamente alla comunicazione ai soggetti beneficiari di cui  al
comma 1, il Ministero della  giustizia  trasmette  all'Agenzia  delle
entrate, con modalita' telematiche definite  d'intesa,  l'elenco  dei
soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno  di
essi, nonche' le eventuali variazioni e revoche. 
  3. Il credito l'imposta non da' luogo a  rimborso  e  non  concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte  sui  redditi,  ne'
del valore della produzione  netta  ai  fini  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.