Art. 8 
 
 
Procedure di recupero del credito di imposta illegittimamente fruito 
 
  1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero  della
giustizia, si  accerti  l'indebita  fruizione,  anche  parziale,  del
credito d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto
delle condizioni richieste ovvero a  causa  della  non  eleggibilita'
delle spese sulla base delle quali e' stato determinato il beneficio,
il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma  6,  del  decreto-legge  25
marzo 2010, n. 40, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2010, n.  73,  provvede  al  recupero  del  relativo  importo,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 
  2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate
trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo  2017,
con modalita' telematiche definite d'intesa,  l'elenco  dei  soggetti
che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni
dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell'anno 2016, con  i  relativi
importi. 
  3. L'Agenzia delle entrate comunica  telematicamente  al  Ministero
della giustizia l'eventuale indebita fruizione,  totale  o  parziale,
del credito  d'imposta  di  cui  all'art.  1,  accertata  nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana. 
    Roma, 23 dicembre 2015 
 
                                          Il Ministro della giustizia 
                                                   Orlando            
Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                 Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 3204