IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo Comitato l'emanazione di direttive per  la  concessione  della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti  convenzionali
che disciplinano le convenzioni autostradali e, a decorrere dall'anno
1994, per la revisione delle tariffe autostradali; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni  autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito  di  questo  stesso  Comitato  e  all'art.  7  istituisce
l'Unita' tecnica finanza di progetto (UTFP); 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d.  «legge  obiettivo»),
che, all'art. 1, ha  stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche  e
private e gli  insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  Programma
formulato secondo i criteri e le  indicazioni  procedurali  contenuti
nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare,  in
sede di prima applicazione della legge, il suddetto  programma  entro
il 31 dicembre 2001; 
  Vista la legge 1° agosto  2002,  n.  166,  che  all'art.  13,  reca
modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio  2003,  ogni  progetto  di
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  Codice  unico  di
progetto (CUP); 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)», e successive
modificazioni ed integrazioni e visti in particolare: 
  la parte II, titolo III, capo IV, concernente  «Lavori  relativi  a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»; 
  l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto  2002,
n.  190,  recante  «Attuazione  della  legge  n.  443/2001   per   la
realizzazione delle infrastrutture e  degli  insediamenti  produttivi
strategici e di interesse nazionale»,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito  nella
legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha trasferito alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri la suddetta UTFP; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e visto in particolare l'art. 2, che: 
  i) al comma 82 prevede che  tutte  le  clausole  delle  convenzioni
autostradali siano inserite in una convenzione unica; 
  ii) al comma 83 individua  le  condizioni  che  le  clausole  della
convenzione unica debbano assicurare; 
  iii) al comma 84 prevede  che  gli  schemi  di  convenzione  unica,
sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione  delle  linee  guida
sulla regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS),  istituito
con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (Gazzetta Ufficiale  n.  138/1996),
siano sottoposti all'esame di questo Comitato; 
  iv) al comma 85 elenca gli obblighi delle  societa'  concessionarie
autostradali; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge  finanziaria  2007),
che all'art. 1, comma 979, ha previsto che le funzioni ed i poteri di
soggetto   concedente   e   aggiudicatore   per   la    realizzazione
dell'autostrada  diretta  Brescia-Bergamo-Milano  e  di   altre   due
autostrade lombarde venissero  trasferiti  da  «ANAS  S.p.a.»  ad  un
soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e
passivi inerenti alla realizzazione  di  dette  infrastrutture  e  da
costituire in forma  societaria  e  partecipata  dalla  stessa  «ANAS
S.p.a.» e dalla regione Lombardia o da soggetto da  essa  interamente
partecipato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 26/1999 supplemento  ordinario),
emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge  12  maggio  1995,  n.
163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante «Schema
generale di  riferimento  per  la  predisposizione  della  carta  dei
servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilita')»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
luglio 2008  recante  la  riorganizzazione  dell'UTFP  ai  sensi  del
decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  come  modificato  dal
decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con  il
quale si e' proceduto alla riorganizzazione del NARS - che', all'art.
1, prevede che, su richiesta  di  questo  Comitato  o  dei  Ministeri
interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria  e
di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilita'; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  giugno  2008,  n.  101,  che,  all'art.
8-duodecies, detta ulteriori disposizioni per il settore autostradale
e  tra  l'altro  da'  disposizioni  in  merito  all'affidamento   dei
contratti di concessione di costruzione e gestione; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che all'art. 2, comma 202,
apporta modifiche al suddetto art. 8-duodecies  del  decreto-legge  8
aprile  2008,  n.  59,  articolo  poi  modificato  dall'art.  47  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122; 
  Vista la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n. 217, concernente  «Piano  straordinario  contro  le
mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa  antimafia»,
che, tra l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di
inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra  cui  la
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, che tra l'altro all'art. 36, comma 1, nel
modificare l'art. 37 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
conferma  la  competenza  di  questo  Comitato  in  materia  di  atti
convenzionali con  particolare  riferimento  ai  profili  di  finanza
pubblica; 
  Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che  individua  le  modalita'  di
monitoraggio finanziario  dei  lavori  relativi  alle  infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma
6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto  legislativo  n.
163/2006; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita'  2015)
che all'art. 1, comma 299, ha «istituito nello  stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo  con  una
dotazione di 20 milioni di euro annui per  il  periodo  dal  2017  al
2031, finalizzato prioritariamente alla  realizzazione  di  opere  di
interconnessione di tratte autostradali per le quali e' necessario un
concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del Piano  economico
e finanziario» e previsto che «alla  ripartizione  delle  risorse  si
provvede con delibera  del  CIPE  su  proposta  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti» e che «Il  contributo  e'  utilizzato
esclusivamente in erogazione diretta»; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in
data  27  gennaio  1994  (Gazzetta  Ufficiale  n.  43/1994)   recante
«Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  Piano
economico finanziario (PEF)  da  adottare  da  parte  delle  Societa'
concessionarie autostradali; 
  Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (Gazzetta  Ufficiale  n.
305/1996), con la quale  e'  stato  definito  lo  schema  regolatorio
complessivo del settore  autostradale  ed  in  particolare  e'  stato
indicato nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione
delle tariffe nonche' stabilita in cinque anni la durata del  periodo
regolatorio; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 supplemento ordinario), con  la  quale  questo  Comitato,  ai
sensi dell'art. 1  della  legge  n.  443/2001,  ha  approvato  il  1°
Programma delle infrastrutture strategiche, che riporta  all'allegato
1 - nell'ambito del  «Sistema  plurimodale  padano»,  tra  i  sistemi
stradali  ed  autostradali  -  la  infrastruttura  denominata   «Asse
autostradale medio padano Brescia, Bergamo e  Milano  e  Passante  di
Mestre» e che all'allegato  2,  nella  parte  relativa  alla  regione
Lombardia, tra  i  «Corridoi  autostradali  e  stradali»  include  il
«Collegamento autostradale Brescia, Bergamo e Milano (Brebemi)»; 
  Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n.  140/2003),  con  la
quale questo Comitato ha definito il sistema per  l'attribuzione  del
CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili  di  cui  al
punto 1.4 della delibera stessa; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta  Ufficiale  n.
276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la delibera 29 luglio 2005,  n.  93  (Gazzetta  Ufficiale  n.
263/2005),  con  la  quale  questo  Comitato,  rilevato  che   l'Asse
autostradale medio padano tra Brescia, Bergamo e Milano  era  incluso
nell'Intesa generale quadro stipulata tra il  Governo  e  la  regione
Lombardia l'11 aprile 2003, ha approvato il progetto preliminare  del
collegamento autostradale di connessione tra le  citta'  di  Brescia,
Bergamo e Milano (Brebemi) e ha preso atto: 
  i) che il soggetto aggiudicatore dell'intervento era «ANAS S.p.a.»; 
  ii) che l'«A.T.I. Brebemi S.p.a.», a seguito di gara, era risultata
aggiudicataria della concessione  di  costruzione  ed  esercizio  del
suddetto collegamento autostradale; 
  iii) che la relativa convenzione,  stipulata  tra  «A.T.I.  Brebemi
S.p.a.» e «ANAS S.p.a.» il 24 luglio 2003  era  stata  approvata  con
decreto interministeriale 16 ottobre 2003; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007,  n.  39  (Gazzetta  Ufficiale  n.
197/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica  del
settore autostradale; 
  Considerato che in data 19 febbraio 2007 e'  stata  costituita,  ai
sensi del citato art. 1, comma  979,  della  legge  n.  296/2006,  la
«Concessioni autostrade lombarde S.p.a.» («CAL S.p.a.»), societa' con
capitale  partecipato  pariteticamente  da  «Infrastrutture  lombarde
S.p.a.» e «ANAS S.p.a.»; 
  Vista la delibera 4 ottobre 2007, n.  109  (Gazzetta  Ufficiale  n.
256/2007), con la quale questo Comitato ha preso atto  dei  contenuti
dello schema di «convenzione unica» tra «CAL S.p.a.» e la societa' di
progetto «Brebemi S.p.a.» - predisposto ai sensi dell'art.  2,  commi
82 e seguenti, del citato decreto-legge n. 262/2006 - e  ha  espresso
valutazione positiva sullo schema stesso, formulando prescrizioni  da
recepire nella stesura definitiva della convenzione; 
  Considerato che con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture,
emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  in
data 23 gennaio 2008 e registrato alla Corte dei  conti  in  data  31
gennaio 2008, e' stata approvata  la  «convenzione  unica»  tra  «CAL
S.p.a.» e la  societa'  di  progetto  «Brebemi  S.p.a.»  e  che  tale
convenzione, al punto 11.3, prevedeva, tra l'altro, che il PEF  fosse
aggiornato in sede di approvazione del progetto definitivo; 
  Considerato che con  delibera  26  giugno  2009,  n.  42  (Gazzetta
Ufficiale n. 185/2009), questo Comitato ha, tra l'altro: 
  approvato  il  progetto  definitivo  dell'intervento  «Collegamento
autostradale di connessione tra  le  citta'  di  Brescia,  Bergamo  e
Milano» con il limite di spesa di euro 1.611.300.250; 
  richiesto che «CAL S.p.a.» e il concessionario  provvedessero  alla
stipula di  apposito  atto  aggiuntivo  alla  convenzione  unica,  da
approvare nelle  forme  di  rito,  per  adottare  il  nuovo  PEF  che
sostituisse quello allegato alla convenzione unica stessa; 
  previsto che lo schema  di  atto  aggiuntivo  venisse  trasmesso  a
questo Comitato, per un preventivo parere,  qualora  il  nuovo  piano
presentasse modifiche rispetto a quello valutato nella seduta del  26
giugno 2009, ovvero  nell'ipotesi  che  l'atto  aggiuntivo  trattasse
punti ulteriori rispetto alla sola adozione del piano; 
  invitato il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ad
informare il Comitato stesso in merito all'attivazione del  Fondo  di
garanzia sulle opere pubbliche («F.G.O.P.»); 
  Vista la delibera 22 luglio 2010,  n.  72  (Gazzetta  Ufficiale  n.
10/2011), con la quale questo Comitato, in merito  al  suddetto  atto
aggiuntivo n. 1, ha preso atto: 
    delle dichiarazioni di «CAL S.p.a.» circa: 
  a) il venire meno della necessita' di prestazione della garanzia  a
valere sul «F.G.O.P.»; 
  b) la sostanziale invarianza dei principali elementi del PEF di cui
al  progetto  definitivo,  con  particolare  riferimento  ai  livelli
tariffari e al valore di subentro; 
    delle valutazioni dell'UTFP in  ordine  alla  necessita'  che  il
costo del debito restasse  inalterato  rispetto  ai  valori  del  PEF
allegato al progetto definitivo di cui alla delibera  n.  42/2009,  e
del pari, restassero inalterati sia i livelli tariffari che il valore
di subentro; 
  Vista, la delibera 5 maggio  2011,  n.  4  (Gazzetta  Ufficiale  n.
301/2011), con cui questo Comitato ha espresso parere  favorevole  in
ordine all'atto aggiuntivo n.  2  alla  convenzione  unica  tra  «CAL
S.p.a.» e «Brebemi S.p.a.» prendendo atto in particolare che: 
  il nuovo PEF allegato  all'atto  aggiuntivo  n.  2  prevedeva,  tra
l'altro, un intervento di «Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.»  sotto
forma di finanziamento diretto al progetto; 
  l'equilibrio economico finanziario della concessione era garantito,
tra l'altro, dall'incremento dei flussi di  traffico  attesi  con  la
realizzazione della terza corsia anche nel  tratto  compreso  tra  il
raccordo  Ospitaletto-Montichiari  e   lo   svincolo   di   Treviglio
Est-Caravaggio; 
  Vista la delibera 19 luglio 2013,  n.  30  (Gazzetta  Ufficiale  n.
297/2013), con la quale questo Comitato  ha  approvato  il  documento
tecnico intitolato «Integrazione della delibera n.  39/2007  relativa
alla regolazione economica del  settore  autostradale:  requisiti  di
solidita' patrimoniale»; 
  Vista la delibera 19 luglio 2013,  n.  31  (Gazzetta  Ufficiale  n.
298/2013),  con  la  quale  questo  Comitato  ha   formulato   parere
favorevole, con prescrizioni, previo parere del NARS, in ordine  agli
atti aggiuntivi alle «Convenzioni uniche» stipulati tra «ANAS S.p.a.»
e, rispettivamente, «A.T.I.V.A.  S.p.a.»,  la  societa'  di  progetto
«Autostrada Asti-Cuneo», «Milano Serravalle-Milano Tangenziali p.A.»,
«SATAP S.p.a.» - Tronco A4 e SATAP Tronco A21 p.A.; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014,  n.  26  (Gazzetta  Ufficiale  n.
1/2015 supplemento  ordinario),  con  la  quale  questo  Comitato  ha
espresso parere favorevole, ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  n.
443/2001 e successive modificazioni ed  integrazioni,  in  ordine  al
Programma delle infrastrutture strategiche  di  cui  all'XI  allegato
infrastrutture al Documento di economia e  finanza  (DEF)  2014,  che
include,  nella  «Tabella 0  Avanzamento   programma   infrastrutture
strategiche»,  nell'ambito  dell'infrastruttura  «Asse   autostradale
medio padano», l'intervento «Brescia-Bergamo-Milano (Brebemi)»; 
  Vista la delibera 28 gennaio 2015, n.  15  (Gazzetta  Ufficiale  n.
155/2015), con la quale questo  Comitato,  in  attuazione  del  sopra
citato decreto-legge n. 90/2014, art. 36, comma 3, ha  aggiornato  le
modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui
alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale  n.  234/2011,
errata corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011); 
  Vista la nota 20 luglio 2015, n. 5261, con cui il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ha inviato la richiesta di  iscrizione
all'ordine del giorno di questo Comitato,  previo  parere  del  NARS,
della proposta di revisione del PEF della Brebemi; 
  Vista la nota  21  luglio  2015,  n.  5327,  con  cui  il  suddetto
Ministero  ha   trasmesso,   unitamente   alla   relativa   relazione
istruttoria, il  suddetto  PEF  e  la  relazione  accompagnatoria  al
medesimo e lo schema di terzo atto aggiuntivo; 
  Considerato che il NARS, in data  28  luglio  2015,  ha  emesso  il
parere n. 4/2015 concernente «Collegamento autostradale tra le citta'
di  Brescia  e  Milano  (c.d.  Brebemi)  -  atto  aggiuntivo  n.  3»,
pronunciandosi favorevolmente, con prescrizioni e raccomandazioni, in
merito; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  e  del  richiamato  parere  del
NARS, e in particolare: 
  che la societa di progetto «Brebemi S.p.a.» e'  concessionaria  per
la progettazione, la  costruzione  e  la  gestione  del  collegamento
autostradale tra le citta' di Brescia, Bergamo e  Milano,  in  virtu'
della convenzione unica stipulata in  data  1°  agosto  2007  con  la
societa' concedente «CAL S.p.a.»; 
  che «CAL S.p.a.» e «Brebemi S.p.a.»,  in  data  7  settembre  2009,
hanno sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 1 alla convenzione  unica  ai
fini dell'adozione del PEF di cui al progetto definitivo approvato da
questo Comitato con delibera n. 42/2009; 
  che in data 4 giugno 2009, le parti hanno stipulato  apposito  atto
integrativo   dell'atto   aggiuntivo   n.   1   avente   ad   oggetto
«l'individuazione dei requisiti  di  solidita'  patrimoniale  che  il
concessionario e' obbligato  a  mantenere  ai  sensi  dell'art.  3.2,
lettera (Q), della convenzione unica»; 
  che in data 22 dicembre 2010, le parti  hanno  sottoscritto  l'atto
aggiuntivo n. 2 alla convenzione unica, su  cui  questo  Comitato  ha
espresso parere favorevole con  delibera  n.  4/2011,  approvato  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2012,
con il quale e' stato adottato il PEF vigente; 
  che la tratta autostradale e' stata aperta all'esercizio in data 23
luglio 2014; 
  che, contestualmente all'entrata in vigore della legge n.  190/2014
(legge di stabilita' 2015), art. 1, comma 299, la regione  Lombardia,
con decreto 30 dicembre 2014, n. 12781, pubblicato nel  BURL  del  15
gennaio 2015, ha individuato nell'allegato A, quale capitolo di spesa
di natura obbligatoria, l'importo di 20 milioni di euro annui per  il
triennio   2015-2017   per   la   «realizzazione,   completamento   e
miglioramento dell'accessibilita' di sistemi stradali e  autostradali
attuati con procedure di partenariato pubblico-privato»; 
  che «CAL S.p.a.», in data 17 marzo 2015, ha trasmesso al  Ministero
proponente una prima  proposta  di  revisione  del  PEF  vigente  che
prevedeva: 
  i)  il  riconoscimento  di  un  contributo  pubblico,   statale   e
regionale, pari a 360 milioni di euro; 
  ii) una proroga della scadenza della concessione di dieci anni; 
  iii) l'azzeramento del valore di subentro; 
  iiii) la realizzazione, entro gennaio  2017,  dell'interconnessione
del collegamento  Brebemi  con  l'autostrada  A4,  come  modifica  al
progetto definitivo approvato da questo Comitato; 
  che,  in  ragione  della   mancata   realizzazione   del   raccordo
Ospitaletto-Montichiari, «CAL S.p.a.» ha avviato, in data  19  giugno
2015, la procedura approvativa di una variante al progetto definitivo
di cui alla delibera n. 42/2009, inerente l'interconnessione  diretta
tra la A35 e la A4, del costo stimato di 47,583 milioni di euro; 
  che, il 21 luglio 2015, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ha sottoposto all'esame del Comitato una nuova proposta  di
revisione del PEF, trasmessa da «CAL S.p.a.» il  3  luglio  2015,  da
approvare  unitamente  all'atto  aggiuntivo  n.   3,   mostrando   di
condividerne  i  presupposti  e  i  contenuti  tecnici  ed  economico
finanziari, e che prevede: 
  la ammissibilita' di un incremento di 290,7  milioni  di  euro  del
costo del quadro economico dell'intero progetto, dovuto, tra l'altro,
a maggiori oneri per  l'acquisizione  diretta  di  aree  o  immobili,
esazione,  gestione  e  manutenzione,  ulteriori  costi  operativi  e
strutturazione del project financing; 
  la riduzione delle stime di traffico; 
  il riconoscimento di un contributo pubblico di 320 milioni di euro,
di cui: 
  260 milioni di euro a valere sul Fondo di  cui  all'art.  1,  comma
299, della legge n. 190/2014 (legge di stabilita'  2015),  articolato
in 20 milioni annui tra il 2017 ed il 2029; 
  60 milioni di cui al decreto 30  dicembre  2014,  n.  12781,  della
regione Lombardia, articolato in 30 milioni annui tra il  2015  e  il
2016; 
  il  riconoscimento  di  una  proroga  di  sei  anni   del   periodo
concessorio; 
  il  mantenimento  del  valore  di  subentro  alla  scadenza   della
concessione all'importo, gia' previsto dalla convenzione vigente,  di
1.205 milioni di euro; 
  la  realizzazione,  entro  il  gennaio  2017,   della   sopracitata
interconnessione del collegamento Brebemi con l'autostrada A4; 
    che la  revisione  del  PEF  trova  fondamento  nella  disciplina
normativa, speciale e generale, recepita nella convenzione unica e in
particolare: 
  nella citata delibera n. 39/2007 che al punto 2.12 dell'allegato  1
individua la revisione come «la  modifica  della  convenzione  e  del
piano economico-finanziario resa necessaria da un nuovo programma  di
investimenti  ovvero   da   eventi   straordinari   che   determinino
un'alterazione del piano economico-finanziario»; 
  nell'art. 143 del decreto legislativo n. 163/2006, che sancisce  il
principio  di  conservazione  dell'equilibrio  economico  finanziario
della concessione; 
  nell'art. 11.8 della convenzione unica che stabilisce «in  presenza
di  [...]  eventi   straordinari   che   determinano   un'alterazione
dell'equilibrio economico finanziario, la parte che intende  attivare
la  procedura  di  revisione  ne  dara'  comunicazione  per  iscritto
all'altra con  l'esatta  indicazione  (i)  dei  presupposti  e  delle
ragioni che comporterebbero una alterazione dell'equilibrio del Piano
economico finanziario, nonche' (ii) della proposta per addivenire  al
nuovo equilibrio del piano. [...]»; 
    che lo schema di  atto  aggiuntivo  n.  3  ha  per  oggetto,  tra
l'altro: 
  il recepimento del cronoprogramma aggiornato e  del  cronoprogramma
integrativo degli interventi di  realizzazione  dell'interconnessione
del collegamento Brebemi con l'autostrada A4; 
  l'adozione del nuovo PEF e relativa relazione esplicativa; 
  che il PEF in esame (di seguito PEF 2015) modifica il  PEF  di  cui
all'atto aggiuntivo n. 2  alla  convenzione  unica  (di  seguito  PEF
2010); 
  che le  principali  caratteristiche  del  PEF  2015  possono  cosi'
sintetizzarsi: 
  costo dell'opera pari a  circa  1.737  milioni  di  euro,  espresso
considerando la quota lavori al netto di un ribasso del 25 per  cento
per le opere realizzate in proprio e un ribasso del 30 per cento  per
le opere in appalto; 
  aggiornamento del cronoprogramma e  del  piano  di  versamento  del
capitale proprio (equity e debito subordinato)  da  parte  dei  soci,
pari a circa 716 milioni di euro; 
  aggiornamento dei termini del finanziamento a lungo termine; 
  durata della gestione di 25,5 anni dall'entrata  in  esercizio  del
collegamento autostradale, fino al 2039; 
  mantenimento rispetto al PEF 2010 dell'indennizzo finale (valore di
subentro) a 1.205 milioni di euro; 
  flussi di traffico ridotti di circa il 26 per cento rispetto al PEF
2010, in linea con le rilevazioni consuntive nonche'  con  il  quadro
infrastrutturale   di   riferimento,   che   prevede    l'attivazione
dell'interconnessione del collegamento Brebemi con la A4; 
  contributo pubblico in conto investimenti di 320 milioni di euro; 
  recupero della  riduzione  dell'aumento  tariffario  per  il  2015,
limitato al 1,5 per cento dal decreto interministeriale  31  dicembre
2014, n. 585, del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  che, in particolare, il Tasso di rendimento degli  azionisti  (TIR)
previsto nel PEF 2015, risultato dell'accordo  tra  il  concedente  e
«Brebemi S.p.a.», si e' ridotto di 212 punti base rispetto  a  quello
previsto nel PEF 2010; 
  che il tasso di congrua remunerazione del capitale investito (WACC)
del PEF 2015 si e' ridotto di 161 punti base rispetto al  valore  del
previsto nel PEF 2010; 
  che la disciplina dei requisiti di  solidita'  patrimoniale  rimane
identica  a  quella  oggetto  dell'allegato  di   cui   alle   cinque
convenzioni autostradali in merito alle quali questo Comitato  si  e'
espresso con la richiamata delibera n. 31/2013; 
  Considerato che alla luce di quanto sopra esposto  questo  Comitato
puo' procedere a una prima ripartizione del fondo di cui all'art.  1,
comma 299, della legge di stabilita' 2015, destinando 260 milioni  di
euro al collegamento autostradale  Brescia-Bergamo-Milano  (Brebemi),
in attesa che il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
comunichi la eventuale sussistenza di altre esigenze di  impiego  del
fondo medesimo; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Considerato  che   il   Ministero   proponente   ha   motivato   la
presentazione a questo Comitato  della  proposta  trasmessa  da  «CAL
S.p.a.» in data 21 luglio 2015, con sei anni di proroga della  durata
della concessione e un valore di subentro a fine concessione di 1.250
milioni  di  euro,  con  una  maggiore  coerenza  con  gli  indirizzi
comunitari, con il bando di gara  (che  prevede  la  possibilita'  di
proroga della concessione), con il  tempo  intercorso  dalla  mancata
realizzazione del previsto allaccio in rete, con la pubblica utilita'
dell'opera  e  con  la  necessita'   di   interconnettere   le   reti
autostradali; 
  Considerato che, in particolare, il predetto bando di gara richiama
espressamente,  quali  norme  disciplinanti  la  concessione  di  che
trattasi, gli articoli 19, commi 1 e 2-bis, e  37  e  seguenti  della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. «Legge Merloni»), e che  proprio
il citato comma 2-bis, prevedeva, tra l'altro, analogamente a  quanto
attualmente dispone l'art. 143  del  citato  decreto  legislativo  n.
163/2006,  la  possibilita'  di   riequilibrare   il   PEF,   qualora
necessario, anche tramite  proroga  del  termine  di  scadenza  della
concessione; 
  Considerato, altresi', che  la  proroga  di  che  trattasi  risulta
temporalmente contenuta e che la stessa appare in linea anche con  le
disposizioni   di   cui    alla    recente    direttiva    2014/23/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la quale,  oltre  a
consentire espressamente, all'art. 43, la possibilita' di  modificare
il contratto durante il periodo di validita' dello stesso, senza  una
nuova procedura di gara in presenza di determinate circostanze  senza
alterare la natura generale  della  concessione,  al  considerato  52
evidenzia puntualmente che la  maggiore  durata  di  una  concessione
«puo' essere giustificata se  e'  indispensabile  per  consentire  al
concessionario di recuperare gli investimenti previsti  per  eseguire
la  concessione,  nonche'  di  ottenere  un  ritorno   sul   capitale
investito»; 
  Considerato che lo stesso Ministero ha  rappresentato  in  sede  di
riunione preparatoria del Comitato, in data 30 luglio  2015,  la  non
percorribilita' tecnica di un preventivo  assenso  della  Commissione
europea, anche alla luce  del  fatto  che  non  sussistono  procedure
codificate al riguardo, ne' alcun obbligo di esprimersi in capo  alla
Commissione stessa; 
  Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS e  di  adottare  le
prescrizioni dal medesimo proposte; 
  Considerato che, a titolo di contributo della regione Lombardia, il
richiamato decreto 30 dicembre 2014, n. 12781, prevede  l'importo  di
20 milioni di euro annui per il triennio  2015-2017,  mentre  il  PEF
2015 riporta una articolazione del suddetto contributo in 30  milioni
annui per biennio 2015-2016; 
  Considerato che, sulla  base  della  documentazione  trasmessa,  si
intende che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si  sia
positivamente espresso circa la  congruita'  tecnico-economica  degli
incrementi di costo intervenuti; 
  Vista la nota 6 agosto 2015, n.  3561,  predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del
Consiglio dei ministri (DIPE) e dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze  e  posta  a  base   dell'esame   della   presente   proposta
nell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta il concerto del Ministro dell'economia e  delle
finanze e degli altri Ministri e sottosegretari presenti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. E' formulato parere favorevole in ordine allo  schema  di  terzo
atto  aggiuntivo,  e  relativi  allegati,  alla   convenzione   unica
stipulata in data 1° agosto 2007 tra «CAL S.p.a.» e  la  societa'  di
progetto «Brebemi S.p.a.», approvata con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, in data 23 gennaio  2008,  subordinatamente  al  recepimento
delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al  parere  del  NARS  28
luglio 2015, n. 4, riportate nell'allegato che forma parte integrante
della presente delibera. 
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 299, della legge n. 190/2014  (legge
di stabilita' 2015), sono destinati al «Collegamento autostradale tra
le citta' di Brescia, Bergamo e  Milano»  (Brebemi)  260  milioni  di
euro, cosi' articolati per annualita': 
 
                                                      Milioni di euro 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Il Ministero del e infrastrutture e dei trasporti comunichera',  ai
sensi dell'art. 1, comma 299, della legge n. 190/2014,  le  eventuali
altre esigenze di impiego del fondo. 
  3. Posto che, come indicato in premessa, il contributo  complessivo
della regione Lombardia di cui al decreto 30 dicembre 2014, n. 12781,
ammonta a 60 milioni di euro ripartiti in 20 milioni di euro a  annui
per il triennio 2015-2017, pari a quanto previsto nel PEF 2015 per il
biennio 2015-2016  (30  milioni  annui),  il  concessionario  Brebemi
operera' garantendo comunque il rispetto del cronoprogramma. 
  4. L'erogazione a «CAL S.p.a.» della contribuzione a  valere  sulle
succitate risorse di cui  all'art.  1,  comma  299,  della  legge  di
stabilita'  2015,  e'   vincolata   allo   stato   di   realizzazione
dell'interconnessione della A35 Brebemi con la autostrada A4  di  cui
in premesse. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornira'  ogni
utile chiarimento e  giustificazione  alle  eventuali  richieste  che
provenissero dalla Commissione europea in merito alla proroga  di sei
anni della durata della  concessione  di  cui  in  premesse,  tenendo
informato questo Comitato. 
  6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera': 
  ad assicurare, per conto di questo Comitato, la  conservazione  dei
documenti relativi a quanto deliberato al precedente punto in  ordine
alla approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione unica; 
  a verificare, prima di procedere  alla  redazione  del  decreto  di
approvazione del menzionato atto aggiuntivo,  che  la  stesura  sulla
quale questo Comitato si  e'  espresso  venga  adeguata  in  modo  da
recepire tutte le prescrizioni formulate nella presente delibera; 
  a svolgere le attivita' di supporto intese a  consentire  a  questo
Comitato di espletare i  compiti  di  vigilanza  sulla  realizzazione
delle opere ad esso assegnati dalla  normativa  citata  in  premessa,
tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra
richiamata. 
  7. Ai sensi del decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le  informazioni
comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche'  per
minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il  concessionario
«Brebemi S.p.a.» dovra' assicurare a questo Comitato flussi  costanti
di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio
degli investimenti  pubblici,  di  cui  all'art.  1  della  legge  n.
144/1999. 
  8. Le modalita' di controllo dei flussi finanziari saranno adeguate
coerentemente alle previsioni di  cui  alla  richiamata  delibera  n.
15/2015. 
  9. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP  assegnato  all'opera
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'opera stessa. 
 
    Roma, 6 agosto 2015 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
 
Il segretario: Lotti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2016 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne  prev.  n.
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