Art. 2 Piani di selezione genetica per la prevenzione della scrapie classica negli ovini 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano redigono o modificano il Piano di selezione genetica e lo rendono attuativo nell'ambito del proprio territorio, entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto. 2. Nella stesura del Piano le singole regioni e le province autonome si attengono ai requisiti minimi previsti dall'allegato I. 3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono il Piano, ai fini dell'approvazione, alla Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.