Art. 2 
 
 
Piani di selezione genetica per la prevenzione della scrapie classica
                             negli ovini 
 
  1. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
redigono o modificano il Piano di selezione  genetica  e  lo  rendono
attuativo nell'ambito del proprio  territorio,  entro  6  mesi  dalla
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Nella stesura  del  Piano  le  singole  regioni  e  le  province
autonome si attengono ai requisiti minimi previsti dall'allegato I. 
  3. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono il  Piano,  ai  fini  dell'approvazione,  alla  Direzione
generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute.