Art. 2 
 
 
                         Modalita' attuative 
 
  1. L'individuazione dei  soggetti  aggregatori  responsabili  delle
iniziative  di  cui  al  precedente  art.  1,  con  riferimento  alle
categorie merceologiche e alle relative soglie di obbligatorieta' ivi
indicate, nonche'  l'individuazione  dei  soggetti  per  i  quali  le
menzionate iniziative vengono svolte, e' effettuata  nell'ambito  del
Tavolo  tecnico  dei  soggetti  aggregatori,  sulla  base  di  quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, terzo periodo, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  2. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma 1, nell'apposita
sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it  e'
reso disponibile l'elenco delle iniziative di  cui  ciascun  soggetto
aggregatore e' responsabile,  comprensivo  delle  tempistiche  e  del
relativo stato di avanzamento. Le  modalita'  operative  inerenti  la
pubblicazione di tali dati e informazioni nella sezione  del  portale
www.acquistinretepa.it sono definite sulla base di  quanto  stabilito
dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14  novembre
2014,  di  attuazione  dell'art.  9,  comma  2,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.