Art. 4 
 
  1. Per ogni corso di laurea e di laurea  magistrale  i  regolamenti
didattici di  ateneo  determinano  i  crediti  assegnati  a  ciascuna
attivita' formativa, indicando, limitatamente a quelle previste nelle
lettere a) e b) dell'art. 10, comma 1,  del  regolamento  di  cui  al
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il settore o i  settori
scientifico-disciplinari  di  riferimento  e   il   relativo   ambito
disciplinare in conformita' agli allegati al presente  decreto  e  al
numero minimo di crediti ivi previsto. 
  2. I regolamenti didattici di  ateneo  stabiliscono  il  numero  di
crediti da assegnare ai settori  scientifico-disciplinari  ricompresi
negli ambiti disciplinari indicati negli allegati. 
  3.  Limitatamente  alle  attivita'  formative   caratterizzanti   i
regolamenti didattici di ateneo  individuano  per  ciascun  corso  di
studio i settori scientifico-disciplinari  afferenti  ad  almeno  tre
ambiti, funzionali alla  specificita'  del  corso  stesso,  ai  quali
riservare un numero adeguato di crediti. 
  4. Gli ordinamenti didattici  dei  corsi  di  laurea  e  di  laurea
magistrale devono assicurare agli studenti  una  solida  preparazione
sia  nelle  discipline  di  base  che  in   quelle   caratterizzanti,
garantendo loro la possibilita' di un approfondimento  critico  degli
argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero
eccessivo di discipline,  di  insegnamenti  o  dei  relativi  moduli.
Devono altresi' assicurare agli studenti la possibilita' di  svolgere
tutte le attivita'  formative  di  cui  all'art.  10,  comma  5,  del
regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.  270,
fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero  minimo
totale di crediti rispettivamente pari a 12 e a 18  per  i  corsi  di
laurea, e pari a 8 e a 12 per i corsi di laurea magistrale. 
  5. Per quanto riguarda le attivita' formative autonomamente  scelte
dallo studente,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  5,  lett.  a)  del
regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i
regolamenti didattici di ateneo assicurano la liberta' di scelta  tra
tutti  gli  insegnamenti  attivati  nell'ateneo,  consentendo   anche
l'acquisizione di ulteriori crediti  formativi  nelle  discipline  di
base e caratterizzanti. 
  6. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in  cui  la
prova finale e' sostenuta in lingua straniera. 
  7. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e  di
laurea magistrale, le universita' specificano gli obiettivi formativi
in termini di risultati di apprendimento attesi, con  riferimento  al
sistema di descrittori  adottato  in  sede  europea,  e  individuano,
eventualmente, gli sbocchi professionali anche con  riferimento  alle
attivita' classificate dall'ISTAT. 
  8. Relativamente al trasferimento degli studenti  da  un  corso  di
laurea o di laurea magistrale ad un altro, ovvero  da  un'universita'
ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del
maggior numero possibile dei crediti gia'  maturati  dallo  studente,
secondo criteri e modalita' previsti dal  regolamento  didattico  del
corso di  laurea  o  di  laurea  magistrale  di  destinazione,  anche
ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle  conoscenze
effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di  crediti  deve
essere adeguatamente motivato. 
  9. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento  dello  studente
sia  effettuato  tra  corsi  di  laurea  o   di   laurea   magistrale
appartenenti alla medesima classe, la quota di  crediti  relativi  al
medesimo settore scientifico-disciplinare  direttamente  riconosciuti
allo studente non  puo'  essere  inferiore  al  50%  di  quelli  gia'
maturati.