Art. 2 
 
 
           Rideterminazione delle agevolazioni concedibili 
 
  1. Per i programmi che beneficiano della proroga di cui all'art. 1,
comma 1, laddove gli stessi risultino essere ultimati e funzionali in
rapporto agli obiettivi specifici fissati dal  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico  24  aprile  2015,  l'ammontare  complessivo
delle agevolazioni nella forma del contributo in  conto  impianti  e'
rideterminato, sulla base delle spese  sostenute  alla  data  del  31
dicembre 2015, giustificate da fatture  quietanzate  o  da  documenti
contabili di valore probatorio equivalente e ritenute  ammissibili  a
seguito dello svolgimento delle previste attivita' di verifica. 
  2. L'ammontare complessivo delle agevolazioni comprende  anche  una
quota di finanziamento agevolato per una percentuale nominale pari al
50 per cento delle spese sostenute  successivamente  al  31  dicembre
2015 e, comunque, non oltre il termine di cui all'art. 1, comma 1. 
  3. Il finanziamento agevolato  di  cui  al  comma  2,  deve  essere
restituito dall'impresa beneficiaria secondo le  modalita'  stabilite
all'art.  7,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 24 aprile 2015. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 dicembre 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 

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