Art. 2 Rideterminazione delle agevolazioni concedibili 1. Per i programmi che beneficiano della proroga di cui all'art. 1, comma 1, laddove gli stessi risultino essere ultimati e funzionali in rapporto agli obiettivi specifici fissati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015, l'ammontare complessivo delle agevolazioni nella forma del contributo in conto impianti e' rideterminato, sulla base delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente e ritenute ammissibili a seguito dello svolgimento delle previste attivita' di verifica. 2. L'ammontare complessivo delle agevolazioni comprende anche una quota di finanziamento agevolato per una percentuale nominale pari al 50 per cento delle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2015 e, comunque, non oltre il termine di cui all'art. 1, comma 1. 3. Il finanziamento agevolato di cui al comma 2, deve essere restituito dall'impresa beneficiaria secondo le modalita' stabilite all'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2015 Il Ministro: Guidi Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 216