Art. 2 
 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 130,  della  legge  n.  190  del
2014, ai nuclei familiari con  un  numero  di  figli  minori  pari  o
superiori a quattro, gia' beneficiari, con riferimento all'annualita'
2015, dell'assegno per i tre figli minori e con ISEE non superiore  a
8.500 euro, e' riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 3. 
  2. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui  all'articolo  3
non e' prevista ulteriore domanda dell'interessato rispetto a  quella
gia' presentata ai fini della  concessione  dell'assegno  per  i  tre
figli minori. Il beneficio e' riconosciuto direttamente dall'INPS  al
momento dell'erogazione dell'assegno per i tre figli minori  mediante
verifica  della  presenza  nel  Sistema  informativo  ISEE   di   una
corrispondente DSU da cui risulti il  valore  ISEE  non  superiore  a
8.500 euro ed un nucleo familiare con almeno  quattro  componenti  di
eta' inferiore a 18 anni. 
  3. Nel caso di ingresso nel  nucleo  familiare  del  quarto  figlio
entro il 2015, ma successivamente alla domanda di assegno per  i  tre
figli  minori,  il  genitore  richiedente  l'assegno  e'  tenuto   ad
aggiornare la DSU entro il 31 gennaio 2016 ai fini del riconoscimento
del beneficio di cui  all'articolo  3.  Il  beneficio  sara'  erogato
secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3. 
  4. Nel caso di quarto figlio con un  genitore  non  convivente  nel
nucleo familiare, non  coniugato  con  l'altro  genitore,  che  abbia
riconosciuto il figlio, l'ISEE rilevante ai fini  del  riconoscimento
del beneficio di cui al comma 3 e' quello  corrispondente  al  quarto
figlio calcolato secondo le  modalita'  di  cui  all'articolo  7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.