IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  8  novembre  2011,
registrato all'Ufficio  centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre  2011,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso
pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della
direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e
successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia  con  delibera
del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio  sito
istituzionale e' stato dato avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2015; 
  Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 luglio  2015
che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative
all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1°
giugno al 30 giugno 2015 e riporta l'insieme delle  nuove  confezioni
autorizzate; 
  Vista la lettera dell'Ufficio di farmacovigilanza del  10  novembre
2015 (protocollo FV/0113550/P) con  la  quale  viene  autorizzato  il
materiale educazionale del prodotto medicinale «Lixiana»; 
  Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della
fornitura espresso,  su  proposta  dell'Ufficio  assessment  europeo,
dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di  AIFA  in  data  14-16
settembre 2015; 
 
                             Determina: 
 
  Le confezioni del seguente  medicinale  per  uso  umano,  di  nuova
autorizzazione, corredate di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai
fini della fornitura: LIXIANA, descritte in dettaglio  nell'allegato,
che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in
apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge
8 novembre 2012, n. 189, denominata  classe  «C  (nn)»,  dedicata  ai
farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', nelle more
della  presentazione  da  parte  della  azienda  interessata  di  una
eventuale domanda di diversa classificazione. 
  Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della
commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio di attivita'  HTA
nel settore farmaceutico, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico
e la data di inizio della commercializzazione del medicinale. 
  Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge
n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione
nella classe «C (nn)» di cui alla presente determinazione viene  meno
automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di
classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di
trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n.
189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere
ulteriormente commercializzato. 
  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 26 gennaio 2016 
 
                                          Il direttore generale: Pani