Art. 6 
 
       Registro Unico nazionale degli organismi di consulenza 
 
  1. E'  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali il Registro unico nazionale degli organismi di
consulenza riconosciuti ai sensi dell'art. 5. 
  2. Gli enti che hanno provveduto al riconoscimento degli  organismi
di consulenza ai sensi dell'art. 5, aggiornano in via informatica  il
Registro  unico  entro  30  giorni  dalla  data  del  riconoscimento,
fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo  un  modello  unificato
definito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, in accordo con  le  regioni  e  le  province  autonome,  o
comunicando i dati del provvedimento di revoca del riconoscimento. 
  3.  Gli  estremi  identificativi  degli  organismi  di   consulenza
riconosciuti, iscritti nel Registro unico,  sono  pubblicati,  con  i
relativi dati,  sul  sito  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali (www.politicheagricole.it). 
  4.  Nelle  procedure  ad  evidenza  pubblica   le   amministrazioni
aggiudicatrici  o  gli  altri  soggetti  aggiudicatori,  in  sede  di
verifica dell'ammissibilita' di organismi di consulenza  iscritti  al
Registro unico  di  cui  al  presente  articolo,  sono  esentate  dal
controllo  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  ai  sensi  degli
articoli 3, 4 e 5, in quanto impliciti nell'iscrizione medesima sotto
la responsabilita' dell'Ente che ha proceduto al loro riconoscimento,
fatte salve le necessarie  verifiche  relative  alla  permanenza  dei
requisiti che hanno consentito l'iscrizione. 
  5. L'istituzione del Registro unico di cui al presente articolo  e'
fatta nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.