Art. 2 Organismo nazionale di controllo 1. Il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, anche avvalendosi delle altre direzioni generali, esercita le funzioni di Organismo nazionale di controllo della BPL (ONC), cosi' come definito nell'allegato II, parte A, del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50. 2. L'ONC svolge i seguenti compiti: a) verifica le informazioni contenute nelle richieste di certificazione (istruttoria delle richieste); b) espleta gli adempimenti amministrativi connessi al procedimento di certificazione; c) costituisce il punto di contatto con le autorita' straniere competenti per l'attuazione delle prescrizioni in materia di BPL e rappresenta l'Italia in seno ai gruppi di lavoro internazionali in materia di BPL; d) provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco generale dei centri di saggio nonche' alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute dell'elenco dei centri che operano secondo i principi di BPL; e) cura la predisposizione della lista nazionale degli ispettori BPL, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50, nonche' la gestione e l'aggiornamento della stessa; f) approva il Programma nazionale di conformita' alla BPL, ovvero del controllo di conformita' alla BPL dei centri di saggio situati nel territorio italiano, da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero della salute; g) predispone la relazione annuale relativa all'applicazione della BPL in Italia di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50, e la trasmette alla Commissione europea. 3. L'ONC, nello svolgimento delle proprie funzioni puo' avvalersi del supporto specialistico di un gruppo di lavoro, costituito dagli ispettori coordinatori di cui all'art. 3, comma 8, al quale spetta: a) promuovere l'armonizzazione in sede di interpretazione e di applicazione dei principi di BPL nonche' delle modalita' di controllo della conformita' a questi ultimi, attraverso la redazione di manuali di ispezione o di note orientative in materia di ispezioni, a tal fine anche esaminando collegialmente i verbali ispettivi/rapporti di audit; b) esprimere pareri sulle questioni in discussione presso i gruppi di lavoro internazionali in materia di ispezioni BPL.