Art. 3 Procedura di certificazione di conformita' dei centri di saggio alle BPL 1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2014, n. 151, la Direzione generale della prevenzione sanitaria rilascia la certificazione di conformita' dei centri di saggio alle BPL entro centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda. 2. Ai fini del rilascio della certificazione di conformita' o del suo rinnovo, il centro di saggio presenta apposita domanda, indirizzata al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, contenente le informazioni dirette a comprovare il possesso o il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50, nonche' la documentazione atta a stabilire l'idoneita' del centro di saggio stesso a eseguire le ricerche secondo i principi di BPL nel settore per il quale presenta domanda. 3. La domanda e' presentata utilizzando la modulistica (scheda riassuntiva) pubblicata nel sito del Ministero della salute. 4. L'ONC effettua l'istruttoria della richiesta, verificando la completezza delle informazioni riportate nella scheda riassuntiva, che deve concludersi entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, l'ONC: a) non accoglie la domanda, con provvedimento motivato; b) richiede ulteriori informazioni rispetto a quelle gia' trasmesse con la domanda; c) accoglie la domanda e dispone la verifica ispettiva/audit. 5. Nel caso previsto dal comma 4, lettera c), l'ONC conferisce a due o piu' ispettori inseriti nella lista nazionale di cui all'art. 4 l'incarico di procedere alla verifica della conformita' del centro di saggio richiedente, mediante le ispezioni dei centri medesimi e le revisioni di studi e procedure, nel rispetto degli orientamenti descritti nell'allegato II del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50. 6. Ai fini del conferimento dell'incarico di cui al comma 5, l'ONC valuta che gli ispettori non si trovino in alcuna situazione di conflitto di interessi rispetto al centro di saggio da ispezionare, agli studi rivisti o alle imprese che li patrocinano. 7. Gli ispettori sono individuati sulla base delle caratteristiche del centro e delle competenze degli ispettori stessi e, ove possibile, assicurando un'equa distribuzione del carico di lavoro e il criterio della rotazione. 8. La verifica della conformita' del centro di saggio e' svolta da un gruppo ispettivo (abbr. GI-BPL) composto da almeno due ispettori, di cui uno con funzioni di coordinamento (c.d. Ispettori Coordinatori). Il centro di saggio richiedente e' tenuto a versare la tariffa dovuta per l'ispezione ai sensi del decreto del Ministro della salute, di concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, 9 gennaio 2008. 9. Le ispezioni dei centri nonche' le revisioni di studi e procedure sono effettuate entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico, salvo giustificato motivo o causa di forza maggiore ovvero per cause imputabili al centro di saggio richiedente, da comunicare tempestivamente all'ONC. Nei primi due casi di cui al precedente periodo, l'ONC provvede alla sostituzione dell'ispettore. Eventuali ispezioni non effettuate, senza giustificato motivo, sono considerate elemento di valutazione ai fini dell'aggiornamento della lista nazionale degli ispettori. Entro il predetto termine, gli ispettori redigono anche una relazione scritta che trasmettono all'ONC. 11. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50, qualora gli accertamenti effettuati diano esito positivo, entro i successivi trenta giorni l'ONC provvede a certificare che il centro di saggio opera conformemente ai principi di BPL relativamente a quanto comunicato dallo stesso ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo, secondo la formula: «certificazione di conformita' alla buona pratica di laboratorio ai sensi della direttiva 2004/9/CE il ....». Detta certificazione ha la validita' di ventiquattro mesi dalla data del suo rilascio. Il centro di saggio richiedente e' tenuto a versare la tariffa dovuta per l'emissione del certificato di conformita' ai sensi del decreto del Ministro della salute, di concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, 9 gennaio 2008. 12. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50, qualora dagli accertamenti effettuati risulti che il centro di saggio non opera nel rispetto dei principi di BPL, l'ONC da' comunicazione al centro interessato delle carenze riscontrate affinche' le stesse siano eliminate. Qualora anche a seguito di successivi accertamenti permangano le carenze riscontrate, il centro non viene iscritto o viene cancellato dall'elenco nazionale. 13. Qualora l'ONC ritenga che la ricorrenza dei presupposti per il rinnovo della certificazione di conformita' debba essere vincolata a una nuova verifica ispettiva, questa di norma si conclude prima della scadenza della certificazione originaria in modo da evitare l'interruzione del possesso del titolo certificativo da parte dell'interessato. 14. Entro novanta giorni dalla data di scadenza della certificazione, il centro di saggio provvede a inviare all'ONC domanda di rinnovo della certificazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo 15. Qualora la certificazione di conformita' ai principi di BPL non sia rilasciata entro il termine di centottanta giorni, se non ostano motivi di salute pubblica, l'ONC rilascia una certificazione provvisoria, da rendere definitiva o revocare, a seconda dell'esito del procedimento di certificazione.