Art. 3 
 
             Procedura di certificazione di conformita' 
                    dei centri di saggio alle BPL 
 
  1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
31 luglio 2014, n.  151,  la  Direzione  generale  della  prevenzione
sanitaria rilascia la certificazione di  conformita'  dei  centri  di
saggio alle BPL entro centottanta  giorni  dalla  data  di  ricezione
della domanda. 
  2. Ai fini del rilascio della certificazione di conformita'  o  del
suo  rinnovo,  il  centro  di  saggio  presenta   apposita   domanda,
indirizzata al Ministero della  salute  -  Direzione  generale  della
prevenzione  sanitaria,  contenente   le   informazioni   dirette   a
comprovare il possesso o il mantenimento dei requisiti  previsti  dal
decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50,  nonche'  la  documentazione
atta a stabilire l'idoneita' del centro di saggio stesso  a  eseguire
le ricerche secondo i principi  di  BPL  nel  settore  per  il  quale
presenta domanda. 
  3. La domanda e'  presentata  utilizzando  la  modulistica  (scheda
riassuntiva) pubblicata nel sito del Ministero della salute. 
  4. L'ONC effettua l'istruttoria  della  richiesta,  verificando  la
completezza delle informazioni riportate  nella  scheda  riassuntiva,
che deve concludersi entro trenta giorni dalla data di  presentazione
della domanda. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, l'ONC: 
  a) non accoglie la domanda, con provvedimento motivato; 
  b) richiede ulteriori informazioni rispetto a quelle gia' trasmesse
con la domanda; 
  c) accoglie la domanda e dispone la verifica ispettiva/audit. 
  5. Nel caso previsto dal comma 4, lettera c),  l'ONC  conferisce  a
due o piu' ispettori inseriti nella lista nazionale di cui all'art. 4
l'incarico di procedere alla verifica della conformita' del centro di
saggio richiedente, mediante le ispezioni dei centri  medesimi  e  le
revisioni di studi  e  procedure,  nel  rispetto  degli  orientamenti
descritti nell'allegato II del decreto legislativo 2 marzo  2007,  n.
50. 
  6. Ai fini del conferimento dell'incarico di cui al comma 5,  l'ONC
valuta che gli ispettori non  si  trovino  in  alcuna  situazione  di
conflitto di interessi rispetto al centro di saggio  da  ispezionare,
agli studi rivisti o alle imprese che li patrocinano. 
  7. Gli ispettori sono individuati sulla base delle  caratteristiche
del  centro  e  delle  competenze  degli  ispettori  stessi  e,   ove
possibile, assicurando un'equa distribuzione del carico di  lavoro  e
il criterio della rotazione. 
  8. La verifica della conformita' del centro di saggio e' svolta  da
un gruppo ispettivo (abbr. GI-BPL) composto da almeno due  ispettori,
di  cui  uno  con   funzioni   di   coordinamento   (c.d.   Ispettori
Coordinatori). Il centro di saggio richiedente e' tenuto a versare la
tariffa dovuta per l'ispezione ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto del Ministro dell'economia e delle finanze,
9 gennaio 2008. 
  9. Le  ispezioni  dei  centri  nonche'  le  revisioni  di  studi  e
procedure  sono  effettuate  entro  novanta  giorni  dalla  data   di
conferimento dell'incarico, salvo  giustificato  motivo  o  causa  di
forza maggiore ovvero  per  cause  imputabili  al  centro  di  saggio
richiedente, da comunicare tempestivamente  all'ONC.  Nei  primi  due
casi di cui al precedente periodo, l'ONC provvede  alla  sostituzione
dell'ispettore.   Eventuali   ispezioni   non    effettuate,    senza
giustificato motivo, sono considerate elemento di valutazione ai fini
dell'aggiornamento della lista nazionale degli  ispettori.  Entro  il
predetto termine, gli ispettori redigono anche una relazione  scritta
che trasmettono all'ONC. 
  11. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 2  marzo
2007,  n.  50,  qualora  gli  accertamenti  effettuati  diano   esito
positivo,  entro  i  successivi  trenta  giorni  l'ONC   provvede   a
certificare che il centro di saggio opera conformemente  ai  principi
di BPL relativamente  a  quanto  comunicato  dallo  stesso  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, del  citato  decreto  legislativo,  secondo  la
formula:  «certificazione  di  conformita'  alla  buona  pratica   di
laboratorio ai  sensi  della  direttiva  2004/9/CE  il  ....».  Detta
certificazione ha la validita' di ventiquattro mesi  dalla  data  del
suo rilascio. Il centro di saggio richiedente e' tenuto a versare  la
tariffa dovuta per l'emissione  del  certificato  di  conformita'  ai
sensi del decreto del Ministro della salute, di concerto del Ministro
dell'economia e delle finanze, 9 gennaio 2008. 
  12. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 2  marzo
2007, n. 50, qualora dagli accertamenti  effettuati  risulti  che  il
centro di saggio non opera nel rispetto dei principi  di  BPL,  l'ONC
da' comunicazione al centro  interessato  delle  carenze  riscontrate
affinche' le stesse siano  eliminate.  Qualora  anche  a  seguito  di
successivi accertamenti permangano le carenze riscontrate, il  centro
non viene iscritto o viene cancellato dall'elenco nazionale. 
  13. Qualora l'ONC ritenga che la ricorrenza dei presupposti per  il
rinnovo della certificazione di conformita' debba essere vincolata  a
una nuova verifica ispettiva, questa di norma si conclude prima della
scadenza  della  certificazione  originaria  in   modo   da   evitare
l'interruzione  del  possesso  del  titolo  certificativo  da   parte
dell'interessato. 
  14.  Entro  novanta   giorni   dalla   data   di   scadenza   della
certificazione, il  centro  di  saggio  provvede  a  inviare  all'ONC
domanda di rinnovo  della  certificazione,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal presente articolo 
  15. Qualora la certificazione di conformita' ai principi di BPL non
sia rilasciata entro il termine di centottanta giorni, se non  ostano
motivi  di  salute  pubblica,  l'ONC  rilascia   una   certificazione
provvisoria, da rendere definitiva o revocare, a  seconda  dell'esito
del procedimento di certificazione.