Art. 4 
 
              Predisposizione, gestione e aggiornamento 
                della lista nazionale degli ispettori 
 
  1. La lista nazionale degli ispettori BPL e' approvata con  decreto
del Ministro della salute. 
  2. Gli ispettori da inserire  nella  lista  nazionale  sono  scelti
dall'ONC con le seguenti modalita': 
    a) nel caso di funzionari in servizio presso il  Ministero  della
salute, previa ricognizione effettuata  tra  i  candidati  che  hanno
presentato domanda a seguito della pubblicazione di apposito avviso; 
    b) nel caso di funzionari in servizio presso  gli  enti  vigilati
dal  Ministero  della  salute,   mediante   designazione   da   parte
dell'amministrazione di appartenenza, a seguito di apposita richiesta
dell'ONC. 
  3. La lista nazionale degli ispettori e' aggiornata almeno ogni due
anni, con le stesse modalita' di cui ai commi  1  e  2,  al  fine  di
assicurare un adeguato  livello  di  qualificazione  e  addestramento
degli ispettori, anche  mediante  la  partecipazione  obbligatoria  a
corsi di formazione e di aggiornamento in materia di BPL, organizzati
dall'ONC. La mancata partecipazione  ai  predetti  corsi  costituisce
elemento  di  valutazione  ai  fini  dell'aggiornamento  della  lista
nazionale. 
  4. Lo svolgimento dell'incarico di ispettore BPL non da' luogo alla
corresponsione di alcun compenso o gettone, ma puo'  concorrere  alla
definizione della performance individuale.