Art. 4 Predisposizione, gestione e aggiornamento della lista nazionale degli ispettori 1. La lista nazionale degli ispettori BPL e' approvata con decreto del Ministro della salute. 2. Gli ispettori da inserire nella lista nazionale sono scelti dall'ONC con le seguenti modalita': a) nel caso di funzionari in servizio presso il Ministero della salute, previa ricognizione effettuata tra i candidati che hanno presentato domanda a seguito della pubblicazione di apposito avviso; b) nel caso di funzionari in servizio presso gli enti vigilati dal Ministero della salute, mediante designazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, a seguito di apposita richiesta dell'ONC. 3. La lista nazionale degli ispettori e' aggiornata almeno ogni due anni, con le stesse modalita' di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare un adeguato livello di qualificazione e addestramento degli ispettori, anche mediante la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione e di aggiornamento in materia di BPL, organizzati dall'ONC. La mancata partecipazione ai predetti corsi costituisce elemento di valutazione ai fini dell'aggiornamento della lista nazionale. 4. Lo svolgimento dell'incarico di ispettore BPL non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso o gettone, ma puo' concorrere alla definizione della performance individuale.