Art. 8 
 
Proroga  di  termini  in  materia  di  competenza  del  Ministero  ((
  dell'ambiente e ))della tutela del territorio e del mare 
 
  1.  All'art.  11  del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le parole: «Fino al  31  dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino  al  31  dicembre  2016»  ((  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre  2016  e
comunque non  oltre  il  collaudo  con  esito  positivo  della  piena
operativita' del nuovo sistema di tracciabilita' individuato a  mezzo
di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando
pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di  cui  all'art.  260-bis,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono
ridotte del 50 per cento.» )); 
    b) al comma 9-bis, le parole: «stabilito al 31 dicembre  2015»  e
le  parole:   «sino   al   31   dicembre   2015»   sono   sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «stabilito al 31  dicembre  2016»  e
«sino al 31 dicembre 2016»; 
    (( b-bis) al comma  9-bis  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «In ogni caso,  all'attuale  concessionaria  del  SISTRI  e'
corrisposta, a titolo di anticipazione delle  somme  da  versare  per
l'indennizzo  dei  costi  di  produzione  e  salvo   conguaglio,   da
effettuare a seguito della procedura prevista dal periodo precedente,
la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e  di  10  milioni  di
euro  per  l'anno  2016.  Al  pagamento  delle  somme  a  titolo   di
anticipazione  provvede,  entro  il  31  marzo  2016,  il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  nell'ambito
dei propri stanziamenti di bilancio». )) 
  2. All'art. 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo
il comma 3 (( sono inseriti i seguenti )): 
  «3-bis. Il termine del 1º gennaio 2016,  di  cui  al  comma  3,  e'
prorogato al 1º gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per
i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi
dei commi 4  o  5.  Sino  alla  definitiva  pronuncia  dell'Autorita'
Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1º  gennaio
2017, le  relative  autorizzazioni  continuano  a  costituire  titolo
all'esercizio  a  condizione  che  il  gestore  rispetti   anche   le
condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga. 
  3-ter. Il termine del 1°  gennaio  2016,  di  cui  al  comma  3  e'
prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per
i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre
2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3  o  3.4  ((  della
parte I dell'allegato II  alla  parte  quinta  del  presente  decreto
ovvero ai sensi della parte II dell'allegato II alla parte quinta del
presente decreto )). Sino alla  definitiva  pronuncia  dell'Autorita'
Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1°  gennaio
2017, le  relative  autorizzazioni  continuano  a  costituire  titolo
all'esercizio,  a  condizione  che  il  gestore  rispetti  anche   le
condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal
1° gennaio 2016, per gli  inquinanti  non  oggetto  di  richiesta  di
deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi  indicati  ((
nella parte II dell'allegato II alla parte  quinta  ))  del  presente
decreto». 
  3. All'art. 6, comma 1, lettera  p),  del  decreto  legislativo  13
gennaio 2003, n. 36,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   11   del   citato
          decreto-legge  n.  101  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  11.  Semplificazione  e  razionalizzazione   del
          sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e  in
          materia di energia 
              1. I commi 1, 2  e  3  dell'art.  188-ter  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  sono  sostituiti  dai
          seguenti: 
              "1. Sono tenuti ad  aderire  al  sistema  di  controllo
          della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui  all'art.
          188-bis, comma  2,  lettera  a),  gli  enti  e  le  imprese
          produttori iniziali di rifiuti speciali  pericolosi  e  gli
          enti o le imprese  che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti
          speciali  pericolosi  a  titolo  professionale  compresi  i
          vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o  che
          effettuano    operazioni    di    trattamento,    recupero,
          smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti  urbani
          e speciali  pericolosi,  inclusi  i  nuovi  produttori  che
          trattano o  producono  rifiuti  pericolosi.  Sono  altresi'
          tenuti  ad  aderire  al  SISTRI,  in  caso   di   trasporto
          intermodale, i soggetti ai quali sono  affidati  i  rifiuti
          speciali pericolosi in attesa della presa in  carico  degli
          stessi  da  parte  dell'impresa  navale  o  ferroviaria   o
          dell'impresa che effettua il  successivo  trasporto.  Entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, con uno o piu' decreti del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il  Ministro
          delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono  definite  le
          modalita' di applicazione a regime del SISTRI al  trasporto
          intermodale. 
              2.  Possono  aderire  al  sistema  di  controllo  della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis,  comma  2,  lettera  a),  su  base  volontaria   i
          produttori, i gestori e gli intermediari e  i  commercianti
          dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1. 
              3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
          dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di
          soggetti di cui al comma 1 e sono individuate,  nell'ambito
          degli enti o imprese  che  effettuano  il  trattamento  dei
          rifiuti,  ulteriori  categorie  di  soggetti   a   cui   e'
          necessario  estendere  il  sistema  di  tracciabilita'  dei
          rifiuti di cui all'art. 188-bis." 
              2.  Per  gli  enti  o  le  imprese  che  raccolgono   o
          trasportano   rifiuti   speciali   pericolosi   a    titolo
          professionale compresi  i  vettori  esteri  che  effettuano
          trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o
          trasporti transfrontalieri in partenza  dal  territorio,  o
          che  effettuano  operazioni   di   trattamento,   recupero,
          smaltimento,  commercio  e   intermediazione   di   rifiuti
          speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine
          iniziale di  operativita'  del  SISTRI  e'  fissato  al  1°
          ottobre 2013. 
              3. Per i produttori  iniziali  di  rifiuti  pericolosi,
          nonche' per i comuni e le imprese di trasporto dei  rifiuti
          urbani del territorio della  regione  Campania  di  cui  al
          comma 4 dell'art. 188-ter, del D.Lgs. n. 152 del  2006,  il
          termine iniziale di operativita'  e'  fissato  al  3  marzo
          2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8. 
              3-bis. Fino al 31 dicembre 2016 al fine  di  consentire
          la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e
          scarico e dei  formulari  di  accompagnamento  dei  rifiuti
          trasportati    nonche'    l'applicazione    delle     altre
          semplificazioni  e   le   opportune   modifiche   normative
          continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di
          cui  agli  articoli  188,  189,  190  e  193  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  nel  testo  previgente
          alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre
          2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni.  Durante  detto
          periodo,  le  sanzioni  relative  al  SISTRI  di  cui  agli
          articoli 260-bis, commi da 3 a 9,  e  260-ter  del  decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni, non si applicano. Le  sanzioni  relative  al
          SISTRI di cui all'art. 260-bis, commi 1 e  2,  del  decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015.
          Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente
          e della tutela del territorio  e  del  mare  provvede  alla
          modifica  e   all'integrazione   della   disciplina   degli
          adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi  al  SISTRI,
          anche al fine di assicurare  il  coordinamento  con  l'art.
          188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
          modificato dal comma 1 del presente articolo.  Fino  al  31
          dicembre 2016 e comunque non oltre il  collaudo  con  esito
          positivo della piena  operativita'  del  nuovo  sistema  di
          tracciabilita' individuato a mezzo di procedura ad evidenza
          pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato  il
          26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'art. 260-bis,  commi
          1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  sono
          ridotte del 50 per cento. 
              4. Entro il 3 marzo 2014 e'  adottato  il  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare previsto dall'art. 188-ter, comma 3, D.Lgs. n. 152 del
          2006, come modificato dal presente  articolo,  al  fine  di
          individuare,  nell'ambito  degli   enti   o   imprese   che
          effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli
          23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie  di
          soggetti a  cui  e'  necessario  estendere  il  sistema  di
          tracciabilita' dei rifiuti  di  cui  all'art.  188-bis  del
          D.Lgs. n. 152 del 2006. 
              5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4  possono
          comunque  utilizzare  il  SISTRI  su  base   volontaria   a
          decorrere dal 1° ottobre 2013. 
              6. Sono abrogati: 
              a) il comma 5 dell'art. 188-ter del D.Lgs. n.  152  del
          2006; 
              b) l'art. 1 del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare del 20  marzo  2013,
          recante  "Termini  di  riavvio  progressivo  del   SISTRI",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  92  del  19  aprile
          2013. 
              7. All'art. 188-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, dopo il
          comma 4 e' inserito il seguente: 
              "4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare si procede periodicamente,
          sulla  base  dell'evoluzione  tecnologica  e  comunque  nel
          rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione
          e  all'ottimizzazione  del  sistema  di   controllo   della
          tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle  proposte
          delle associazioni  rappresentative  degli  utenti,  ovvero
          delle  risultanze  delle   rilevazioni   di   soddisfazione
          dell'utenza; le  semplificazioni  e  l'ottimizzazione  sono
          adottate previa verifica tecnica  e  della  congruita'  dei
          relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
          Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono  finalizzate  ad
          assicurare  un'efficace  tracciabilita'  dei  rifiuti  e  a
          ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio'  non
          intralci  la  corretta  tracciabilita'  dei   rifiuti   ne'
          comporti un aumento  di  rischio  ambientale  o  sanitario,
          anche mediante integrazioni con altri sistemi che  trattano
          dati di logistica e mobilita' delle merci e  delle  persone
          ed innovazioni di processo che consentano la  delega  della
          gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente
          accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare sulla base dei requisiti  tecnologici
          ed organizzativi individuati  con  il  decreto  di  cui  al
          presente  comma,  e   ad   assicurare   la   modifica,   la
          sostituzione o  l'evoluzione  degli  apparati  tecnologici,
          anche con riferimento  ai  dispositivi  periferici  per  la
          misura e certificazione dei dati. Al fine  della  riduzione
          dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli
          utenti, il concessionario del sistema informativo, o  altro
          soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          previo  parere  del  Garante  per  la  privacy,  a  rendere
          disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito  della
          integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore  di
          altri enti  pubblici  o  societa'  interamente  a  capitale
          pubblico,  opportunamente  elaborata  in  conformita'  alle
          regole tecniche  recate  dai  regolamenti  attuativi  della
          direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          anche al fine di fornire servizi  aggiuntivi  agli  utenti,
          senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono  comunque
          assicurate  la  sicurezza  e  l'integrita'  dei   dati   di
          tracciabilita'. Con il decreto di  cui  al  presente  comma
          sono, altresi',  rideterminati  i  contributi  da  porre  a
          carico degli utenti in relazione alla riduzione  dei  costi
          conseguita,   con   decorrenza    dall'esercizio    fiscale
          successivo  a  quello  di   emanazione   del   decreto,   o
          determinate le remunerazioni dei  fornitori  delle  singole
          componenti dei servizi.". 
              8. In sede di prima applicazione, alle  semplificazioni
          e all'ottimizzazione di cui al comma 7 si procede entro  il
          31 dicembre 2014; tale data puo' essere differita, per  non
          oltre sei mesi, con decreto del  Ministro  dell'Ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare  se  cio'  si  renda
          necessario al fine di rendere operative le  semplificazioni
          e  l'ottimizzazione  introdotte.  Sono   fatte   salve   le
          operazioni di collaudo, che hanno per oggetto  la  verifica
          di conformita' del SISTRI alle norme  e  finalita'  vigenti
          anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7,
          e che devono concludersi entro sessanta  giorni  lavorativi
          dalla data di costituzione della commissione di collaudo e,
          per  quanto  riguarda  l'operativita'  del  sistema,  entro
          sessanta giorni lavorativi dalla data di  inizio  di  detta
          operativita'. La commissione di collaudo si compone di  tre
          membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia  per
          l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a. e due tra professori
          universitari di comprovata competenza ed  esperienza  sulle
          prestazioni oggetto del  collaudo.  Ai  relativi  oneri  si
          provvede nell'ambito delle risorse di cui  all'art.  14-bis
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
              9. All'esito dell'approvazione  delle  semplificazioni,
          dell'ottimizzazione e delle operazioni di collaudo  di  cui
          al comma 8  e  in  considerazione  delle  modifiche  legali
          intervenute e anche tenendo  conto  dell'audit  di  cui  al
          comma 10, il contenuto e la durata del contratto con  Selex
          service   management   s.p.a.   e   il    relativo    piano
          economico-finanziario sono modificati in  coerenza  con  il
          comma 4-bis dell'art. 188-bis del D.Lgs. n. 152  del  2006,
          comunque nel limite delle risorse derivanti dai  contributi
          di cui all'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102, come  rideterminati  ai  sensi  del  predetto
          comma 4-bis. 
              9-bis. Il termine finale di  efficacia  del  contratto,
          come modificato ai sensi del comma 9, e'  stabilito  al  31
          dicembre 2016. Fermo restando il predetto termine, entro il
          30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare, anche avvalendosi della societa'
          Consip Spa, per lo svolgimento  delle  relative  procedure,
          previa  stipula  di  convenzione  per  la  disciplina   dei
          relativi rapporti, avvia  le  procedure  per  l'affidamento
          della concessione del servizio nel rispetto dei  criteri  e
          delle modalita' di selezione disciplinati dal codice di cui
          al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  dalle
          norme dell'Unione europea di settore, nonche' dei  principi
          di  economicita',  semplificazione,  interoperabilita'  tra
          sistemi informatici e costante  aggiornamento  tecnologico.
          All'attuale societa' concessionaria del SISTRI e' garantito
          l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati  sino  al
          31  dicembre  2016,  previa   valutazione   di   congruita'
          dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale,   nei   limiti   dei
          contributi versati dagli operatori alla predetta  data.  In
          ogni  caso,  all'attuale  concessionaria  del   SISTRI   e'
          corrisposta, a  titolo  di  anticipazione  delle  somme  da
          versare per l'indennizzo dei costi di  produzione  e  salvo
          conguaglio,  da  effettuare  a  seguito   della   procedura
          prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e di 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2016. Al pagamento delle somme a  titolo  di  anticipazione
          provvede,  entro   il   31   marzo   2016,   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio. 
              10. Al fine di assicurare la funzionalita'  del  SISTRI
          senza soluzione di continuita', il Ministero  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del  mare  provvede,  sulla
          base dell'attivita' di audit dei  costi,  eseguita  da  una
          societa'   specializzata   terza,   e   della   conseguente
          valutazione  di  congruita'   dall'Agenzia   per   l'Italia
          Digitale, al versamento alla  societa'  concessionaria  del
          SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'art. 14-bis
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  comunque
          non oltre il trenta per cento dei  costi  della  produzione
          consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza
          delle risorse riassegnate sullo  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, al netto di  quanto  gia'
          versato dal Ministero  sino  alla  predetta  data,  per  lo
          sviluppo  e  la  gestione  del  sistema.  Il  pagamento  e'
          subordinato alla  prestazione  di  fideiussione  che  viene
          svincolata all'esito positivo della verifica di conformita'
          di cui al comma  8.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e   del   mare   procede,   previa
          valutazione  di  congruita'   dell'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, al pagamento degli ulteriori costi di  produzione
          consuntivati,   fino   alla   concorrenza   delle   risorse
          riassegnate  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          medesimo, al netto di quanto gia' versato.  Dall'attuazione
          del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              11. Le sanzioni  per  le  violazioni  di  cui  all'art.
          260-bis del D.Lgs. n.  152  del  2006,  limitatamente  alle
          violazioni di cui  al  comma  3  quanto  alle  condotte  di
          informazioni incomplete o inesatte,  a  quelle  di  cui  al
          comma 5 e a  quelle  di  cui  al  comma  7  primo  periodo,
          commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali  il
          SISTRI e' obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e  fino  al  30
          settembre 2014 dai  soggetti  per  i  quali  il  SISTRI  e'
          obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate  nel  caso  di
          piu'  di  tre  violazioni  nel  medesimo  rispettivo   arco
          temporale. 
              12. All'art. 183, comma 1, lettera f),  del  D.Lgs.  n.
          152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
          "(nuovo produttore)". 
              12-bis. I commi 1 e 1-bis  dell'art.  190  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  sono  sostituiti  dai
          seguenti: 
              "1. Sono  obbligati  alla  compilazione  e  tenuta  dei
          registri di carico e scarico dei rifiuti: 
              a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
          speciali pericolosi e gli  enti  e  le  imprese  produttori
          iniziali di rifiuti speciali non  pericolosi  di  cui  alle
          lettere c) e d) del comma 3  dell'art.  184  e  di  rifiuti
          speciali  non  pericolosi  da  potabilizzazione   e   altri
          trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma  3
          dell'art. 184; 
              b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
          che raccolgono  e  trasportano  rifiuti  o  che  effettuano
          operazioni  di  preparazione  per  il   riutilizzo   e   di
          trattamento,  recupero  e  smaltimento,  compresi  i  nuovi
          produttori e, in caso di trasporto intermodale, i  soggetti
          ai quali sono affidati i rifiuti speciali in  attesa  della
          presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
          ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
          trasporto ai  sensi  dell'art.  188-ter,  comma  1,  ultimo
          periodo; 
              c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  dei
          registri di carico e scarico: 
              a) gli enti e le imprese  obbligati  o  che  aderiscono
          volontariamente   al    sistema    di    controllo    della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis, comma 2,  lettera  a),  dalla  data  di  effettivo
          utilizzo operativo di detto sistema; 
              b) le attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  propri
          rifiuti speciali non pericolosi  effettuate  dagli  enti  e
          imprese produttori iniziali. 
              1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui  all'art.  2135
          del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi
          adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
          scarico con una delle due seguenti modalita': 
              a) con la conservazione progressiva per  tre  anni  del
          formulario di identificazione di cui all'art. 193, comma 1,
          relativo al trasporto dei  rifiuti,  o  della  copia  della
          scheda del sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei
          rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,  lettera
          a); 
              b) con la conservazione per tre anni del  documento  di
          conferimento di rifiuti pericolosi  prodotti  da  attivita'
          agricole,  rilasciato  dal  soggetto  che   provvede   alla
          raccolta  di  detti  rifiuti  nell'ambito   del   'circuito
          organizzato di raccolta' di  cui  all'art.  183,  comma  1,
          lettera pp). 
              1-quater. Nel  registro  di  carico  e  scarico  devono
          essere  annotate  le  informazioni  sulle   caratteristiche
          qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o  soggetti
          alle diverse attivita' di  trattamento  disciplinate  dalla
          presente  Parte  quarta.  Le  annotazioni   devono   essere
          effettuate: 
              a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro
          dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; 
              b) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni
          di preparazione  per  il  riutilizzo,  entro  dieci  giorni
          lavorativi dalla  presa  in  carico  dei  rifiuti  e  dallo
          scarico dei rifiuti originati da detta attivita'; 
              c) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni
          di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa  in
          carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; 
              d) per gli intermediari e i  commercianti,  almeno  due
          giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro
          dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione. 
              12-ter. All'art. 190, comma 3, del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, le parole: "I  soggetti  di  cui  al
          comma 1," sono sostituite  dalle  seguenti:  "I  produttori
          iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma
          1, lettera a),". 
              12-quater.  All'art.  193,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'alinea  e'  sostituito
          dal seguente: "Per gli enti e le imprese che  raccolgono  e
          trasportano rifiuti e non sono obbligati o  non  aderiscono
          volontariamente   al    sistema    di    controllo    della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis, comma 2,  lettera  a),  i  rifiuti  devono  essere
          accompagnati da un formulario di identificazione dal  quale
          devono risultare almeno i seguenti dati:". 
              12-quinquies. All'art. 212 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  dopo  il  comma  19  e'  inserito  il
          seguente: 
              "19-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo   di   iscrizione
          all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori
          agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, produttori
          iniziali di rifiuti, per il trasporto  dei  propri  rifiuti
          effettuato  all'interno  del   territorio   provinciale   o
          regionale dove ha sede l'impresa ai fini  del  conferimento
          degli  stessi  nell'ambito  del  circuito  organizzato   di
          raccolta di cui alla lettera  pp)  del  comma  1  dell'art.
          183.". 
              13. E' abrogato l'art.  27  del  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  del
          18  febbraio  2011,  n.  52,  pubblicato  sul   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011,
          e, conseguentemente, e' soppresso il Comitato di  vigilanza
          e controllo di cui al medesimo articolo.  Con  decreto,  di
          natura non  regolamentare,  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, da  emanarsi  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  e'  costituito,  presso  l'Ufficio   di
          Gabinetto del  Ministro  medesimo,  un  Tavolo  tecnico  di
          monitoraggio e concertazione del SISTRI comprendente, oltre
          ai soggetti gia'  partecipanti  al  soppresso  comitato  di
          vigilanza,  almeno  un   rappresentante   scelto   tra   le
          associazioni nazionali di  tutela  ambientale  riconosciute
          dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare, senza compensi o indennizzi  per  i  partecipanti
          ne' altri oneri per il bilancio dello  Stato,  che  assolve
          alle funzioni di monitoraggio del sistema di  cui  all'art.
          14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102.  Il
          tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione  del  SISTRI
          provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi  al  Parlamento
          una relazione sul proprio operato. 
              14. All'art. 81, comma 18, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,   e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
              "La vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il gas si svolge mediante  accertamenti  a  campione  e  si
          esercita nei confronti dei soli soggetti il  cui  fatturato
          e' superiore al fatturato  totale  previsto  dall'art.  16,
          comma 1, prima ipotesi, della legge  10  ottobre  1990,  n.
          287.". 
              14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del  personale
          e  delle  strutture  del  Corpo   forestale   dello   Stato
          nell'ottica  del  contenimento  della  spesa  pubblica,  di
          conseguire  il  rafforzamento  del  contrasto  al  traffico
          illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base  a
          quanto previsto dall'art. 2, comma  1,  lettera  h),  della
          legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal  decreto  del  Ministro
          dell'interno 28  aprile  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonche' di  migliorare
          l'efficienza   delle   operazioni    inerenti    la    loro
          tracciabilita', all'art. 108, comma  8,  del  codice  delle
          leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive
          modificazioni,  al  secondo  periodo,   dopo   le   parole:
          "articolazioni centrali"  sono  inserite  le  seguenti:  "e
          periferiche". All'attuazione del presente comma si provvede
          avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   273   del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 273. (Grandi impianti di combustione) 
              1. L'Allegato II alla parte quinta del presente decreto
          stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione,
          i valori limite di emissione, inclusi quelli degli impianti
          multicombustibili,  le  modalita'  di  monitoraggio  e   di
          controllo delle emissioni, i criteri per la verifica  della
          conformita' ai  valori  limite  e  le  ipotesi  di  anomalo
          funzionamento o di guasto degli impianti. 
              2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano
          i pertinenti valori limite di emissione di cui  alla  Parte
          II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta. 
              3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al  2013
          i pertinenti valori limite di emissione di cui  alla  Parte
          II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si
          applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti
          di combustione  che  hanno  ottenuto  l'esenzione  prevista
          all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si
          applicano, in caso di esercizio  dal  1°  gennaio  2016,  i
          valori limite di emissione previsti dal  comma  2  per  gli
          impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono  entro  tale
          data  adeguate  alle  disposizioni  del  presente  articolo
          nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo  periodico
          ovvero, se nessun rinnovo periodico e' previsto entro  tale
          data,  a  seguito  di  una   richiesta   di   aggiornamento
          presentata dal gestore entro il 1° gennaio  2015  ai  sensi
          dell'art. 29-nonies.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dalla
          parte seconda del  presente  decreto,  tali  autorizzazioni
          continuano, nelle more del loro adeguamento,  a  costituire
          titolo  all'esercizio  fino  al   1°   gennaio   2016.   Le
          autorizzazioni rilasciate in sede di  rinnovo  non  possono
          stabilire valori limite  meno  severi  di  quelli  previsti
          dalle autorizzazioni soggette al  rinnovo,  ferma  restando
          l'istruttoria  relativa  alle  domande  di  modifica  degli
          impianti. 
              3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al  comma
          3, e' prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di
          combustione per i quali sono state regolarmente  presentate
          istanze di deroga ai sensi dei  commi  4  o  5.  Sino  alla
          definitiva pronuncia dell'Autorita'  Competente  in  merito
          all'istanza, e comunque non oltre il 1°  gennaio  2017,  le
          relative  autorizzazioni  continuano  a  costituire  titolo
          all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le
          condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga. 
              3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al  comma
          3 e' prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti  di
          combustione per i quali sono state regolarmente presentate,
          alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai  sensi
          dei paragrafi 3.3 o 3.4 della parte I dell'allegato II alla
          parte quinta del presente decreto  ovvero  ai  sensi  della
          parte II dell'allegato II alla parte  quinta  del  presente
          decreto.  Sino  alla  definitiva  pronuncia  dell'Autorita'
          Competente in merito all'istanza, e comunque non  oltre  il
          1° gennaio 2017, le relative  autorizzazioni  continuano  a
          costituire  titolo  all'esercizio,  a  condizione  che   il
          gestore rispetti anche le  condizioni  aggiuntive  indicate
          nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per
          gli inquinanti  non  oggetto  di  richiesta  di  deroga,  i
          pertinenti valori  limite  di  emissione  massimi  indicati
          nella parte II  dell'allegato  II  alla  parte  quinta  del
          presente decreto. 
              4. L'autorizzazione puo' consentire  che,  nel  periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli
          impianti  di  combustione  di  cui  al  comma  3  siano  in
          esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a
          17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui
          al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: 
              a)  il  gestore  dell'impianto  presenta  all'autorita'
          competente, entro il  30  giugno  2014,  nell'ambito  delle
          ordinarie     procedure      di      rinnovo      periodico
          dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico  e'
          previsto entro tale data, nell'ambito di una  richiesta  di
          aggiornamento presentata ai sensi dell'art. 29-nonies,  una
          dichiarazione  scritta  contenente  l'impegno  a  non   far
          funzionare l'impianto per piu' di 17.500 ore operative  tra
          il 1° gennaio 2016 ed il  31  dicembre  2023,  informandone
          contestualmente il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare; 
              b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017,
          il gestore presenta all'autorita' competente  e,  comunque,
          al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare un documento in cui e' riportata la  registrazione
          delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016; 
              c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31
          dicembre 2023 si applicano valori limite di  emissione  non
          meno severi di quelli che l'impianto deve  rispettare  alla
          data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del
          presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda; 
              d) l'impianto  non  ha  ottenuto  l'esenzione  prevista
          all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta. 
              4-bis. Se l'esenzione prevista dal comma 4 e'  concessa
          ad impianti di combustione  con  potenza  termica  nominale
          totale superiore  a  500  MW  alimentati  con  combustibili
          solidi, autorizzati per la prima volta dopo  il  1°  luglio
          1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre  2023,  i
          valori limite previsti per gli  ossidi  azoto  all'Allegato
          II, Parte II, alla Parte Quinta. 
              5. L'autorizzazione puo' consentire  che,  nel  periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli
          impianti di  combustione  anteriori  al  2002  con  potenza
          termica nominale totale non superiore a  200  MW  siano  in
          esercizio senza rispettare i valori limite di emissione  di
          cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: 
              a) almeno il 50 per cento della  produzione  di  calore
          utile dell'impianto, calcolata come media mobile su ciascun
          periodo  di  cinque  anni  a  partire   dal   quinto   anno
          antecedente  l'autorizzazione,  e'  fornito  ad  una   rete
          pubblica di teleriscaldamento sotto forma di  vapore  o  di
          acqua  calda;   il   gestore   e'   tenuto   a   presentare
          all'autorita'  competente   e,   comunque,   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          entro il 31 maggio di ogni anno, a  partire  dal  2017,  un
          documento in cui e' indicata la percentuale  di  produzione
          di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura; 
              b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31
          dicembre 2023 si applicano valori limite di  emissione  non
          meno severi di quelli che l'impianto deve  rispettare  alla
          data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del
          presente titolo e del Titolo III-bis della Parte Seconda. 
              6.  Ai  sensi  dell'art.  271,  commi  5,  14   e   15,
          l'autorizzazione di tutti i grandi impianti di  combustione
          deve prevedere valori limite di emissione non  meno  severi
          dei pertinenti valori di cui alla Parte II, sezioni da 1  a
          7, dell'Allegato II e dei valori di cui all'Allegato I alla
          Parte Quinta. 
              7.  Per  i  grandi  impianti  di  combustione,  ciascun
          camino,  contenente  una   o   piu'   canne   di   scarico,
          corrisponde, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 270,
          ad un punto di emissione. 
              8. In aggiunta a quanto previsto dall'art.  271,  comma
          14, i valori limite di emissione non si applicano ai grandi
          impianti di combustione nei casi di  anomalo  funzionamento
          previsti dalla parte I dell'Allegato II alla  parte  quinta
          del presente decreto, nel  rispetto  delle  condizioni  ivi
          previste. 
              9. Se piu' impianti di combustione,  anche  di  potenza
          termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati  nello
          stesso  stabilimento  l'autorita'   competente   deve,   in
          qualsiasi caso, considerare tali  impianti  come  un  unico
          impianto ai fini della determinazione della potenza termica
          nominale in base alla quale stabilire i  valori  limite  di
          emissione.  L'autorita'  competente,  tenendo  conto  delle
          condizioni tecniche ed economiche, puo'  altresi'  disporre
          il convogliamento delle emissioni di tali  impianti  ad  un
          solo punto di emissione ed applicare i valori  limite  che,
          in  caso  di  mancato  convogliamento,  si  applicherebbero
          all'impianto piu' recente. 
              10. L'adeguamento alle  disposizioni  del  comma  9  e'
          effettuato    nei    tempi    a    tal    fine    stabiliti
          dall'autorizzazione. 
              11. Nel caso in cui un grande impianto  di  combustione
          sia  sottoposto  a  modifiche  sostanziali,  si   applicano
          all'impianto i valori limite di  emissione  stabiliti  alla
          Parte II, sezioni  da  1  a  5,  lettera  B,  e  sezione  6
          dell'Allegato II alla Parte Quinta. 
              12. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente in materia di autorizzazione integrata  ambientale,
          per gli impianti nuovi o in caso di modifiche ai sensi  del
          comma  11,  la  domanda  di  autorizzazione   deve   essere
          corredata da un apposito studio concernente la fattibilita'
          tecnica ed economica della generazione combinata di  calore
          e di elettricita'. Nel caso in cui  tale  fattibilita'  sia
          accertata, anche alla luce di elementi  diversi  da  quelli
          contenuti  nello  studio,  l'autorita'  competente,  tenuto
          conto della situazione del mercato e  della  distribuzione,
          condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla
          realizzazione immediata o differita di tale soluzione. 
              13.  Dopo  il  1°  gennaio  2008,  agli   impianti   di
          combustione di potenza termica nominale inferiore a 50MW ed
          agli altri impianti esclusi dal campo di applicazione della
          parte quinta del presente decreto,  facenti  parte  di  una
          raffineria, continuano ad applicarsi,  fatto  salvo  quanto
          previsto   dalla   normativa   vigente   in   materia    di
          autorizzazione integrata ambientale,  i  valori  limite  di
          emissione calcolati, su un intervallo mensile o  inferiore,
          come rapporto ponderato tra la somma delle masse inquinanti
          emesse e la somma dei volumi delle emissioni di  tutti  gli
          impianti della raffineria,  inclusi  quelli  ricadenti  nel
          campo di applicazione del presente articolo. 
              14. In caso di  realizzazione  di  grandi  impianti  di
          combustione  che  potrebbero  arrecare   un   significativo
          pregiudizio all'ambiente di un altro Stato della  Comunita'
          europea,  l'autorita'  competente  informa   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
          l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione  sulla
          valutazione  dell'impatto   ambientale   in   un   contesto
          transfrontaliero, stipulata a Espoo il  25  febbraio  1991,
          ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640. 
              15. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          agli impianti di combustione destinati alla  produzione  di
          energia,   ad   esclusione   di   quelli   che   utilizzano
          direttamente i prodotti di combustione in  procedimenti  di
          fabbricazione. Sono esclusi in particolare: 
              a) gli impianti in cui  i  prodotti  della  combustione
          sono   utilizzati    per    il    riscaldamento    diretto,
          l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli  oggetti
          o dei materiali, come i forni di  riscaldo  o  i  forni  di
          trattamento termico; 
              b) gli impianti  di  postcombustione,  cioe'  qualsiasi
          dispositivo  tecnico  per  la  depurazione   dell'effluente
          gassoso mediante combustione,  che  non  sia  gestito  come
          impianto indipendente di combustione; 
              c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori  di
          craking catalitico; 
              d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno
          in zolfo; 
              e) i reattori utilizzati nell'industria chimica; 
              f) le batterie di forni per il coke; 
              g) i cowpers degli altiforni; 
              h)  qualsiasi  dispositivo   tecnico   usato   per   la
          propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile; 
              i) le turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme
          off-shore e  sugli  impianti  di  rigassificazione  di  gas
          naturale liquefatto off-shore; 
              l); 
              m); 
              m-bis) gli impianti che  utilizzano  come  combustibile
          qualsiasi rifiuto solido  o  liquido  non  ricadente  nella
          definizione di biomassa di cui all'Allegato II  alla  Parte
          Quinta. 
              16. 
              16-bis. A partire dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, ai fini  del
          rilascio dell'autorizzazione prevista  per  la  costruzione
          degli di impianti di combustione con  una  potenza  termica
          nominale pari o superiore a 300 MW, il gestore presenta una
          relazione  che  comprova  la  sussistenza  delle   seguenti
          condizioni: 
              a) disponibilita' di appropriati siti di stoccaggio  di
          cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2011, n. 162; 
              b) fattibilita' tecnica ed economica  di  strutture  di
          trasporto di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera  aa),  del
          decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162; 
              c) possibilita' tecnica ed economica  di  installare  a
          posteriori le strutture per la cattura di CO2. 
              16-ter.  L'autorita'  competente,  sulla   base   della
          documentazione di cui al comma  16-bis,  stabilisce  se  le
          condizioni di cui allo stesso comma  sono  soddisfatte.  In
          tal  caso  il  gestore   provvede   a   riservare   un'area
          sufficiente  all'interno  del  sito   per   installare   le
          strutture necessarie alla cattura e  alla  compressione  di
          CO2.". 
              Il testo del decreto legislativo 13  gennaio  2003,  n.
          36, e successive modificazioni (Attuazione della  direttiva
          1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), modificato
          dalla presente legge, e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  12
          marzo 2003, n. 59, S.O.