Art. 2 
 
                 Tipologia della programmazione Rai 
                  durante la campagna referendaria 
 
  1.  Nel  periodo  di  vigenza   del   presente   provvedimento   la
programmazione  radiotelevisiva  della  Rai   in   riferimento   alla
consultazione referendaria del 17 aprile 2016 ha luogo esclusivamente
tramite: 
    a)  la  comunicazione  politica  effettuata  mediante  forme   di
contraddittorio,  interviste   e   tribune   referendarie,   previste
dall'articolo 5 della presente delibera, nonche' eventuali  ulteriori
trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente  disposte  dalla
Rai. Queste devono svolgersi nel rispetto  delle  condizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai  sensi  del
successivo articolo 3; 
    b) messaggi politici autogestiti  relativi  ai  temi  propri  del
referendum, ai sensi dell'articolo 6; 
    c)  l'informazione,  assicurata,  secondo  i  principi   di   cui
all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalita'
previste  dall'articolo  7  della  presente  delibera,   mediante   i
telegiornali,  i  giornali  radio,  i  notiziari,  i   programmi   di
approfondimento e ogni  altro  programma  di  contenuto  informativo.
Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai  temi  propri
dei referendum, devono  essere  ricondotti  alla  responsabilita'  di
specifiche testate giornalistiche registrate ai  sensi  dell'articolo
32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
(testo unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici),  come
modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44; 
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    d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di  cui
all'articolo 7, non  possono  aver  luogo  riferimenti  specifici  al
quesito referendario, non e' ammessa, a nessun titolo, la presenza di
esponenti politici, e non possono  essere  trattati  temi  di  chiara
rilevanza politica e referendaria ovvero  che  riguardino  vicende  o
fatti personali di personaggi politici.