Art. 2 Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai in riferimento alla consultazione referendaria del 17 aprile 2016 ha luogo esclusivamente tramite: a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune referendarie, previste dall'articolo 5 della presente delibera, nonche' eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3; b) messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del referendum, ai sensi dell'articolo 6; c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalita' previste dall'articolo 7 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei referendum, devono essere ricondotti alla responsabilita' di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44; ***************** d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non e' ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.