Art. 4 
 
 
                         Soggetti incaricati 
 
  1. Le verifiche e prove vengono effettuate dalla Direzione generale
per  la  motorizzazione,  attraverso  i  propri  uffici  centrali   e
periferici, anche avvalendosi di istituti specializzati e  di  idonei
laboratori, nonche' mediante l'affidamento dei servizi accessori  per
l'espletamento del programma, ad operatori di mercato, con  procedure
di evidenza pubblica. 
  2. Le relative determine a contrarre disciplinano le  modalita'  di
individuazione dei soggetti di cui al comma precedente, nel  rispetto
delle condizioni di terzieta'.