Art. 4 Soggetti incaricati 1. Le verifiche e prove vengono effettuate dalla Direzione generale per la motorizzazione, attraverso i propri uffici centrali e periferici, anche avvalendosi di istituti specializzati e di idonei laboratori, nonche' mediante l'affidamento dei servizi accessori per l'espletamento del programma, ad operatori di mercato, con procedure di evidenza pubblica. 2. Le relative determine a contrarre disciplinano le modalita' di individuazione dei soggetti di cui al comma precedente, nel rispetto delle condizioni di terzieta'.