Art. 3 Trasmissione dei dati di rendiconto 1. Le modalita' operative per la trasmissione dei dati relativi al rendiconto da parte degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti sono indicate sul sito internet della Corte. 2. La trasmissione e l'acquisizione dei rendiconti tramite SICE sostituisce l'inoltro cartaceo dei documenti medesimi previsto dall'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259.