Art. 3 
 
                 Trasmissione dei dati di rendiconto 
 
  1. Le modalita' operative per la trasmissione dei dati relativi  al
rendiconto da parte degli enti sottoposti al  controllo  della  Corte
dei conti sono indicate sul sito internet della Corte. 
  2. La trasmissione e l'acquisizione  dei  rendiconti  tramite  SICE
sostituisce  l'inoltro  cartaceo  dei  documenti  medesimi   previsto
dall'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259.