Art. 3 Procedura per il riconoscimento. 1. Ai fini del rilascio del provvedimento di riconoscimento, la DGPGSR si avvale del parere emesso dalla commissione tecnica di idoneita' a cui e' sottoposto il rapporto di valutazione ispettiva, secondo le modalita' procedurali di cui al successivo comma. La valutazione ispettiva e' predisposta a cura dell'ISCTI. 2. L'ISCTI a mezzo di propri provvedimenti dirigenziali definisce le modalita' procedurali per la conduzione della valutazione e identifica il personale idoneo allo scopo appartenente all'ISCTI stesso, alla DGPGSR e alla DGSCERP. 3. La DGPGSR a mezzo di determina direttoriale definisce le modalita' procedurali per il conseguimento del riconoscimento di idoneita' di cui all'art. 2 e per il rinnovo dello stesso; il Direttore della DGPGSR, altresi', istituisce e presiede la Commissione tecnica di idoneita', composta da tre rappresentanti, ivi compreso il Presidente, della DGPGSR stessa, da due rappresentanti della DGSCERP e da due rappresentanti dell'ISCTI.