Art. 3 
 
 
                  Procedura per il riconoscimento. 
 
  1. Ai fini del rilascio del  provvedimento  di  riconoscimento,  la
DGPGSR si avvale del  parere  emesso  dalla  commissione  tecnica  di
idoneita' a cui e' sottoposto il rapporto di  valutazione  ispettiva,
secondo le modalita' procedurali  di  cui  al  successivo  comma.  La
valutazione ispettiva e' predisposta a cura dell'ISCTI. 
  2. L'ISCTI a mezzo di propri provvedimenti  dirigenziali  definisce
le modalita'  procedurali  per  la  conduzione  della  valutazione  e
identifica il personale  idoneo  allo  scopo  appartenente  all'ISCTI
stesso, alla DGPGSR e alla DGSCERP. 
  3. La  DGPGSR  a  mezzo  di  determina  direttoriale  definisce  le
modalita' procedurali per  il  conseguimento  del  riconoscimento  di
idoneita' di cui all'art.  2  e  per  il  rinnovo  dello  stesso;  il
Direttore  della  DGPGSR,  altresi',   istituisce   e   presiede   la
Commissione tecnica di idoneita', composta da tre rappresentanti, ivi
compreso il Presidente, della DGPGSR stessa,  da  due  rappresentanti
della DGSCERP e da due rappresentanti dell'ISCTI.