Art. 4 
 
 
        Provvedimento di riconoscimento d'idoneita' o rigetto 
 
  1. Il provvedimento  formale  di  riconoscimento  d'idoneita'  allo
svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 2  contiene  dati
relativi al programma formativo, alle  aule,  alle  attrezzature,  al
corpo docente, nonche' al numero degli allievi  ed  ha  validita'  di
cinque anni. 
  2. Le spese di effettuazione delle attivita' rese in  tale  ambito,
tra cui le attivita' di istruttoria e  amministrativa  e  quella  del
sopralluogo effettuate ai fini del riconoscimento di cui all'art.  2,
della sorveglianza di cui all'art. 6 e del rinnovo sono a carico  del
soggetto  terzo  richiedente  e  rientrano  nelle  prestazioni  delle
attivita' eseguite per conto terzi secondo la  normativa  vigente  in
materia. 
  3. Il provvedimento di rigetto dell'istanza contiene la motivazione
del diniego e l'indicazione  dell'autorita'  e  dei  termini  per  la
presentazione di eventuali ricorsi.