Art. 4 Provvedimento di riconoscimento d'idoneita' o rigetto 1. Il provvedimento formale di riconoscimento d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 2 contiene dati relativi al programma formativo, alle aule, alle attrezzature, al corpo docente, nonche' al numero degli allievi ed ha validita' di cinque anni. 2. Le spese di effettuazione delle attivita' rese in tale ambito, tra cui le attivita' di istruttoria e amministrativa e quella del sopralluogo effettuate ai fini del riconoscimento di cui all'art. 2, della sorveglianza di cui all'art. 6 e del rinnovo sono a carico del soggetto terzo richiedente e rientrano nelle prestazioni delle attivita' eseguite per conto terzi secondo la normativa vigente in materia. 3. Il provvedimento di rigetto dell'istanza contiene la motivazione del diniego e l'indicazione dell'autorita' e dei termini per la presentazione di eventuali ricorsi.