Art. 6 
 
 
                            Sorveglianza 
 
  1. Il Ministero  verifica  la  sussistenza  dei  requisiti  di  cui
all'allegato  1  in  capo  ai  soggetti   che   hanno   ottenuto   il
riconoscimento di idoneita' di cui all'art. 2. 
  2. La sorveglianza di cui al comma  1  e'  effettuata  almeno  ogni
trenta mesi.