Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2016. 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino  al  30  giugno  2016,  ai  fini  della  determinazione  degli
interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  della  legge  7
marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12  luglio  2011,  n.
106, i tassi riportati nella  tabella  indicata  all'articolo  1  del
presente decreto  devono  essere  aumentati  di  un  quarto,  cui  si
aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.  La  differenza
tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti
percentuali.