Art. 3 
 
  1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in  modo  facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A). 
  2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine  di  verificare
il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge  7
marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12  luglio  2011,  n.
106, si attengono ai criteri di  calcolo  delle  "istruzioni  per  la
rilevazione del tasso effettivo globale medio ai  sensi  della  legge
sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia. 
  3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° gennaio 2016 -  31
marzo  2016  alla  rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali   medi
praticati  dalle  banche  e   dagli   intermediari   finanziari   con
riferimento  alle  categorie  di  operazioni  indicate  nell'apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1,  comma  1,
del presente decreto non sono comprensivi  degli  interessi  di  mora
contrattualmente  previsti  per  i  casi  di   ritardato   pagamento.
L'indagine statistica condotta nel  2002  a  fini  conoscitivi  dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con
riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di
intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente
per i casi di ritardato pagamento e'  mediamente  pari  a  2,1  punti
percentuali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 marzo 2016 
 
                                     Il Capo della Direzione: Maresca