IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita  del   Paese»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la
sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo  di  imprese
start-up innovative», che, dagli articoli  25  a  32,  disciplina  le
misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; 
  Visto l'art. 29, comma 8, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, e successive modificazioni, con il quale e' disposto che  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate  le  modalita'
di attuazione dei commi da 1 a 7 dello  stesso  articolo  concernenti
gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative; 
  Visto l'art. 9, comma 16-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2013, n.  196,  con
il quale e' disposto l'ampliamento al periodo  d'imposta  2016  della
durata dei citati incentivi fiscali; 
  Visto l'art. 4, comma 11, lettera b), del decreto-legge 24  gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, n.  70,
con  il  quale  e'  stato  modificato  uno  dei  requisiti  richiesti
dall'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, affinche' l'impresa possa qualificarsi start-up innovativa e,
cioe', essere residente in Italia ai sensi dell'art. 73  del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  o  in  uno
degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  o   in   Stati   aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo, purche'  abbia  una  sede
produttiva o una filiale in Italia; 
  Visto l'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,  n.  33,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, n. 70, con  il
quale e' stato esteso a sessanta  mesi  dalla  data  di  costituzione
l'arco temporale richiesto dall'art. 25, comma  2,  lettera  b),  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, entro il quale una societa' e'
considerata start-up innovativa, al ricorrere degli  altri  requisiti
previsti dal medesimo art. 25; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante l'approvazione del  Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi (Tuir), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  31  dicembre
1986, n. 302, supplemento ordinario; 
  Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati  a
promuovere gli investimenti in capitale di rischio  nelle  piccole  e
medie imprese (2006/C 194/02,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione  europea  n.  194  del  18  agosto  2006);   nonche'   la
comunicazione della Commissione recante modifica  degli  orientamenti
comunitari  sugli  aiuti  di  Stato  destinati   a   promuovere   gli
investimenti in capitale di rischio nelle  piccole  e  medie  imprese
(2010/C  329/05,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea n.  329  del  7  dicembre  2010);  nonche'  gli  orientamenti
comunitari  sugli  aiuti  di  Stato  destinati   a   promuovere   gli
investimenti  per  il  finanziamento  del  rischio   (2014/C   19/04,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 19  del  22
gennaio 2014); 
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione   sugli   orientamenti
comunitari  sugli  aiuti  di  Stato   per   il   salvataggio   e   la
ristrutturazione di imprese in difficolta' (2004/C 244/02, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 244  del  1°  ottobre
2004); 
  Vista la  raccomandazione  della  Commissione  del  6  maggio  2003
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
(2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
n. 124 del 20 maggio 2003); 
  Vista la  procedura  di  notifica  comunitaria  adottata  ai  sensi
dell'art. 29, comma 9, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
conclusasi con la decisione della Commissione europea del 5  dicembre
2013 C(2013)8827 final che considera la  misura  di  aiuto  di  Stato
notificata SA.36866 (2013/N) compatibile con il  mercato  interno  ai
sensi dell'art. 107,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE); 
  Vista la decisione della Commissione europea relativa all'aiuto  di
stato SA43005 (2015/N) emessa il 14 dicembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione dell'art.
29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
  2. Ai fini del presente decreto: 
    a) per «Tuir»  si  intende  il  Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917; 
    b) per «start-up innovative» si intendono  le  societa'  indicate
all'art. 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
anche non residenti  in  Italia  purche'  in  possesso  dei  medesimi
requisiti,  ove  compatibili,  a  condizione  che  le  stesse   siano
residenti in Stati membri dell'Unione europea  o  in  Stati  aderenti
all'accordo  sullo  spazio  economico  europeo  e  abbiano  una  sede
produttiva o una filiale in Italia; 
    c) per «start-up a vocazione sociale» si  intendono  le  societa'
indicate nell'art. 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179; 
    d) per «incubatore certificato», si intende la societa'  indicata
nell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; 
    e) per «organismi di investimento collettivo  del  risparmio  che
investono prevalentemente in start-up innovative» si intendono quegli
organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio  istituiti  in
Italia o in  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  o  in  Stati
aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, che, al  termine
del periodo di imposta in  corso  alla  data  in  cui  e'  effettuato
l'investimento  agevolato,  detengono  azioni  o  quote  di  start-up
innovative  di  valore  almeno  pari  al  70  per  cento  del  valore
complessivo delle attivita' risultanti dal rendiconto di  gestione  o
dal bilancio chiuso nel  corso  dell'anzidetto  periodo  di  imposta,
senza tenere conto, a  questi  fini,  degli  investimenti  effettuati
negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera d); 
    f) per «altre societa' di capitali che investono  prevalentemente
in start-up innovative» si intendono quelle societa' che, al  termine
del periodo di imposta in  corso  alla  data  in  cui  e'  effettuato
l'investimento  agevolato,  detengono  azioni  o  quote  di  start-up
innovative,  classificate  nella  categoria  delle   immobilizzazioni
finanziarie o comunque non detenute per la  negoziazione,  di  valore
almeno  pari  al  70  per  cento   del   valore   complessivo   delle
immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso  nel  corso
dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini,
degli investimenti effettuati negli  incubatori  certificati  di  cui
alla precedente lettera d).