Art. 7 
 
                  Entrata in vigore e pubblicazione 
 
  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione, a partire dal quale  cessa  di  avere
efficacia il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  del  30  gennaio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 20 marzo 2014, n. 66. 
  2. Il rispetto delle disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
lettere e) e f), e' verificato dal periodo d'imposta  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. In deroga al comma 1: 
    a) la disposizione di cui al comma 8  dell'art.  4  del  presente
decreto ha efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1°
luglio 2014; 
    b) le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 2
e al comma 1 dell'art. 6 del presente decreto hanno efficacia per gli
investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 febbraio 2016 
 
                                                 Il Ministro          
                                        dell'economia e delle finanze 
                                                   Padoan             
Il Ministro dello sviluppo economico 
              Guidi 

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2016 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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