Art. 2 
 
 
                 Modalita' di richiesta del rimborso 
 
  1. L'istanza di rimborso di cui all'art. 1, comma 4, e'  presentata
in carta libera agli uffici territoriali dell'Agenzia  delle  entrate
nel termine biennale indicato nell'art.  21,  comma  2,  del  decreto
legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,  decorrente  dalla  data  di
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta nel quale  sono  state  restituite  le
somme. 
  2. Per  i  contribuenti  non  obbligati  alla  presentazione  della
dichiarazione  dei  redditi  il  termine  biennale  di  presentazione
dell'istanza di rimborso di cui al comma  1  decorre  dalla  data  di
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel quale e' avvenuta la  restituzione,
ancorche' l'importo restituito non sia stato prioritariamente dedotto
dal reddito complessivo.