Art. 2 
 
 
                 Tipologia della programmazione Rai 
                        in periodo elettorale 
 
  1.  Nel  periodo   di   vigenza   della   presente   delibera,   la
programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai  per
l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in  comuni  che  siano
capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e  con  le
modalita' indicate di seguito: 
    a) la comunicazione politica, di cui  all'articolo  4,  comma  1,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante  forme
di contraddittorio, interviste e ogni altra  forma  che  consenta  il
raffronto in condizioni di parita' tra  i  soggetti  politici  aventi
diritto ai sensi  dell'articolo  3.  Essa  si  realizza  mediante  le
tribune di  cui  all'articolo  6  disposte  dalla  Commissione  e  le
eventuali   ulteriori   trasmissioni   televisive   e    radiofoniche
autonomamente  disposte  dalla  Rai,  di  cui  all'articolo   3.   Le
trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti
e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti; 
    b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4,  comma
3, della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  sono  realizzati  con  le
modalita' previste all'articolo 7; 
    c) l'informazione  e'  assicurata,  secondo  i  principi  di  cui
all'articolo 5 della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  e  con  le
modalita' previste dal successivo articolo 4 della presente delibera,
mediante i telegiornali, i giornali radio, i  notiziari,  i  relativi
approfondimenti e ogni altro programma  di  contenuto  informativo  a
rilevante  caratterizzazione   giornalistica,   correlati   ai   temi
dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita'  sia
ricondotta a quella di specifiche testate  giornalistiche  registrate
ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, (testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici), come modificato  dal  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 44; 
    d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione  nazionale
o regionale della Rai non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di
candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi
di evidente rilevanza politica  ed  elettorale,  ne'  che  riguardino
vicende o fatti personali di personaggi politici. 
  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle  donne  in
politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della
legge 22 febbraio 2000, n.  28,  il  rispetto  dei  principi  di  cui
all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle  trasmissioni
di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, e' sempre assicurata la
piu'  ampia  ed  equilibrata  presenza  di  entrambi  i   sessi.   La
Commissione  parlamentare  vigila  sulla  corretta  applicazione  del
principio delle pari opportunita' di genere in tutte le  trasmissioni
indicate nella presente delibera.