Art. 5 
 
 
                Illustrazione delle modalita' di voto 
                     e presentazione delle liste 
 
  1. Nelle  regioni  e  nelle  province  autonome  interessate  dalle
consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata
in  vigore  della  presente  delibera  e  quella   del   termine   di
presentazione delle candidature, la Rai predispone  e  trasmette  una
scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito
web,  nonche'  una  o  piu'  pagine  televideo,  che  illustrano  gli
adempimenti per la presentazione delle candidature e le  modalita'  e
gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste. 
  2. Nelle  regioni  e  nelle  province  autonome  interessate  dalle
consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra  la  scadenza  del
termine per la presentazione delle candidature e  la  mezzanotte  del
secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e
trasmette  schede  televisive  e  radiofoniche  che   illustrano   le
principali  caratteristiche  delle  consultazioni  in  oggetto,   con
particolare riferimento ai sistemi elettorali  e  alle  modalita'  di
espressione del voto. 
  3. Nell'ambito delle schede informative di  cui  al  comma  2  sono
altresi' illustrate le speciali modalita' di voto  previste  per  gli
elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle
previste per i malati intrasportabili. 
  4. Le schede o  i  programmi  di  cui  al  presente  articolo  sono
trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari  e
tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua  dei  segni
che le renda fruibili alle persone non udenti. 
  5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a  disposizione
on line  per  la  trasmissione  gratuita  da  parte  delle  emittenti
televisive e radiofoniche nazionali e  locali  disponibili,  oltre  a
essere  caricate  on  line  sui  principali  siti  di  video  sharing
gratuiti.