Art. 11 Voto finale delle prove d'esame e formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito 1. La votazione complessiva delle prove d'esame e' determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte di cui all'art. 8, del punteggio attribuito alla valutazione dei titoli di cui all'art. 10 e della votazione ottenuta nella prova orale di cui all'art. 9 del presente decreto. 2. La graduatoria di merito per ciascun concorso e' formata dalla rispettiva Commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dalla votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 3. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, i candidati utilmente collocati in graduatoria nel limite dei posti messi a concorso per ciascun concorso, come previsto nei rispettivi bandi. In caso di candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile per l'assegnazione del posto, si osservano le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, in caso di ulteriore ex aequo viene data preferenza al piu' giovane di eta'. 4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del Direttore generale organizzazione del Ministero, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, e successivamente pubblicate sul sito internet del Ministero. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.