Art. 11 
 
Voto  finale  delle  prove  d'esame  e  formazione,  approvazione   e
  pubblicazione delle graduatorie di merito 
 
  1. La votazione complessiva  delle  prove  d'esame  e'  determinata
dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte di  cui  all'art.
8, del punteggio  attribuito  alla  valutazione  dei  titoli  di  cui
all'art. 10 e della votazione  ottenuta  nella  prova  orale  di  cui
all'art. 9 del presente decreto. 
  2. La graduatoria di merito per ciascun concorso e'  formata  dalla
rispettiva Commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante  dalla
votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 
  3. Sono dichiarati vincitori,  sotto  condizione  dell'accertamento
del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto,  i
candidati utilmente collocati in graduatoria  nel  limite  dei  posti
messi a concorso per ciascun concorso, come previsto  nei  rispettivi
bandi. In caso di candidati collocatisi  ex  aequo  all'ultimo  posto
utile per  l'assegnazione  del  posto,  si  osservano  le  preferenze
stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e, in caso  di  ulteriore  ex  aequo  viene  data
preferenza al piu' giovane di eta'. 
  4.  Le  graduatorie  di  merito  sono  approvate  con  decreto  del
Direttore generale  organizzazione  del  Ministero,  riconosciuta  la
regolarita'  del  procedimento  del   concorso,   e   successivamente
pubblicate sul sito internet del Ministero. Di tale pubblicazione  e'
data notizia mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e  dalla  data  di  pubblicazione  di  tale
avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.