Art. 2 Modifiche all'art. 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2012 1. Il comma 2 dell'art. 10 del decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, e' sostituito dal seguente: «Gli organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad operare in qualita', conformemente alle norme UNI EN ISO/IEC 45011 e successive modificazioni ed integrazioni e devono conseguire un accreditamento, riconosciuto al livello EA (European Co-operation for Accreditation), entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il processo di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione deve, inoltre, essere conforme alla sezione 9 delle norme UNI EN ISO/IEC 17021». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2015 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 806