Art. 2 
 
Modifiche all'art. 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
                   dei trasporti 21 dicembre 2012 
 
  1.  Il  comma  2  dell'art.   10   del   decreto   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico
21 dicembre 2012, e' sostituito dal seguente: «Gli organismi  di  cui
al comma 1 sono tenuti ad operare  in  qualita',  conformemente  alle
norme UNI EN ISO/IEC 45011 e successive modificazioni ed integrazioni
e devono conseguire un accreditamento,  riconosciuto  al  livello  EA
(European Co-operation for Accreditation),  entro  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il processo  di
certificazione dei soggetti  responsabili  della  manutenzione  deve,
inoltre, essere conforme alla sezione 9 delle norme  UNI  EN  ISO/IEC
17021». 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 dicembre 2015 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                               Delrio 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                                Guidi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 806