Art. 3 
 
 
                       Contenuti del Programma 
 
  1.   Il   Programma   e'   predisposto   dal   Ministero,   secondo
l'articolazione definita nell'allegato al regolamento  di  esecuzione
(UE) n.  2015/1368.  Il  Programma  e'  a  sua  volta  articolato  in
sottoprogrammi elaborati ogni tre anni dal Ministero e dalle  regioni
e province autonome, in stretta collaborazione con le  Organizzazioni
rappresentative del settore apistico e con  l'Osservatorio  nazionale
sul miele. 
  2. La revisione  del  Programma  durante  il  triennio  e'  attuata
conformemente a  quanto  statuito  dall'art.  6  del  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2015/1368. 
  3. I sottoprogrammi elaborati dalle amministrazioni  contengono  in
forma analitica: 
    a) la valutazione dei risultati  conseguiti  nell'attuazione  del
precedente Programma; 
    b) la valutazione  delle  esigenze  del  settore  dell'apicoltura
nell'ambito di propria competenza, basata  almeno  sulla  valutazione
dei risultati del precedente Programma, se esistente, le informazioni
sui   principali   dati   di   produzione    e    commercializzazione
rappresentativi del comparto e i risultati della  collaborazione  con
le organizzazioni rappresentative del settore apistico; 
    c) la descrizione degli obiettivi del Programma e del  nesso  tra
gli obiettivi e le misure per l'apicoltura scelte dall'elenco di  cui
all'art. 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    d) la descrizione dettagliata delle  azioni  e  sotto-azioni  che
saranno intraprese nell'ambito delle misure per  l'apicoltura  scelte
tra quelle elencate in allegato I, compresa la stima dei costi  e  il
piano  di  finanziamento  ripartito  per  anno  e  per   misura   con
l'indicazione  della  quota  a  carico  dei  privati  e  della  quota
pubblica, quest'ultima a sua volta suddivisa  in  importi  finanziati
con fondi nazionali e importi  finanziati  con  fondi  unionali  come
esemplificato nella tabella riportata in allegato II; 
    e) i criteri stabiliti  dalle  amministrazioni  partecipanti  per
evitare il doppio finanziamento dei programmi apistici  conformemente
alle  disposizioni  dell'art.  5  del   regolamento   delegato   (UE)
2015/1366; 
    f)  le  disposizioni  intese  ad  assicurare  che  il   Programma
approvato e le azioni attivate nel proprio ambito di competenza siano
rese pubbliche; 
    g) le azioni intraprese per  collaborare  con  le  organizzazioni
rappresentative del settore apistico e l'elenco di quelle  che  hanno
collaborato alla stesura dei sottoprogrammi; 
    h)  il  numero  di  apicoltori  organizzati  in  associazioni  di
apicoltori e/o organizzazioni di produttori.