Art. 8 
 
 
                   Ripartizione dei finanziamenti 
 
  1. Sono riconosciute le  spese  effettuate  a  partire  dal  giorno
successivo alla data della  comunicazione  allo  Stato  membro  della
decisione di esecuzione della  Commissione  UE  di  approvazione  del
Programma e di assegnazione delle risorse,  purche'  tali  spese  non
siano antecedenti alla data del 1° agosto di ogni anno. 
  2.  Il  Ministero,  ottenuta  l'assegnazione  dei  fondi  da  parte
dell'UE, provvede ogni anno a richiedere al  Ministero  dell'economia
lo stanziamento di un pari importo di cofinanziamento e ripartisce il
totale dei fondi disponibili tra le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano in base al numero degli alveari rilevati  ogni  anno
dall'Anagrafe apistica nazionale, fatto salvo quanto  previsto  nelle
norme  transitorie  stabilite  all'art.  14.  Il  Ministero  provvede
altresi' al recupero e  redistribuzione  delle  eventuali  somme  non
richieste dalle  amministrazioni  in  sede  di  preventivo  di  spesa
concordando con  queste  il  finanziamento  riservato  ad  azioni  di
carattere generale oggetto di sottoprogrammi di interesse nazionale. 
  3. Le amministrazioni partecipanti  al  Programma,  successivamente
alla ripartizione dei fondi disponibili, possono rimodulare i  propri
sottoprogrammi in  aderenza  alle  risorse  finanziarie  assegnate  e
trasmettere nuovamente al Ministero e ad  AGEA  -  Coordinamento,  le
modifiche apportate ai piani finanziari. AGEA - Coordinamento inoltra
agli organismi pagatori interessati ogni suddetta modifica.