Art. 8 Ripartizione dei finanziamenti 1. Sono riconosciute le spese effettuate a partire dal giorno successivo alla data della comunicazione allo Stato membro della decisione di esecuzione della Commissione UE di approvazione del Programma e di assegnazione delle risorse, purche' tali spese non siano antecedenti alla data del 1° agosto di ogni anno. 2. Il Ministero, ottenuta l'assegnazione dei fondi da parte dell'UE, provvede ogni anno a richiedere al Ministero dell'economia lo stanziamento di un pari importo di cofinanziamento e ripartisce il totale dei fondi disponibili tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli alveari rilevati ogni anno dall'Anagrafe apistica nazionale, fatto salvo quanto previsto nelle norme transitorie stabilite all'art. 14. Il Ministero provvede altresi' al recupero e redistribuzione delle eventuali somme non richieste dalle amministrazioni in sede di preventivo di spesa concordando con queste il finanziamento riservato ad azioni di carattere generale oggetto di sottoprogrammi di interesse nazionale. 3. Le amministrazioni partecipanti al Programma, successivamente alla ripartizione dei fondi disponibili, possono rimodulare i propri sottoprogrammi in aderenza alle risorse finanziarie assegnate e trasmettere nuovamente al Ministero e ad AGEA - Coordinamento, le modifiche apportate ai piani finanziari. AGEA - Coordinamento inoltra agli organismi pagatori interessati ogni suddetta modifica.