Art. 2 
 
 
                  Soggetti destinatari e beneficio 
 
  1  I   lavoratori   dipendenti   del   settore   privato   iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme  sostitutive  ed
esclusive della medesima che hanno in corso un rapporto di  lavoro  a
tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31  dicembre  2018
il  requisito  anagrafico  per  il  conseguimento  del   diritto   al
trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24,  comma  6,
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201  e  che  hanno  maturato  i
requisiti  minimi  di  contribuzione  per  il  diritto  al   predetto
trattamento pensionistico di  vecchiaia  possono,  d'accordo  con  il
datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno  a
tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa
tra il 40 per cento ed il 60 per cento con corresponsione mensile, da
parte del datore di lavoro, di  una  somma  pari  alla  contribuzione
previdenziale ai fini pensionistici a carico  del  datore  di  lavoro
relativa  alla  prestazione   lavorativa   non   effettuata   e   con
riconoscimento  della  contribuzione  figurativa   commisurata   alla
retribuzione   corrispondente   alla   prestazione   lavorativa   non
effettuata in ragione  del  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale
agevolato. 
  2. Ai fini  dell'accesso  al  beneficio  di  cui  al  comma  1,  il
lavoratore  e  il  datore  stipulano  un   contratto   di   riduzione
dell'orario di lavoro, di seguito denominato "contratto di  lavoro  a
tempo parziale agevolato", di durata pari  al  periodo  intercorrente
tra la data di accesso al beneficio e  la  data  di  maturazione,  da
parte del lavoratore, del requisito anagrafico per  il  diritto  alla
pensione  di  vecchiaia,  nel  quale  e'  indicata  la  misura  della
riduzione. Il beneficio di cui al comma 1 cessa,  in  ogni  caso,  al
momento della maturazione, da parte  del  lavoratore,  del  requisito
anagrafico  per  il  conseguimento  del  diritto  alla  pensione   di
vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell'accordo. 
  3. La contribuzione figurativa di cui al comma  1  e'  riconosciuta
nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni
di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. 
  4. La somma di cui al comma 1, erogata dal  datore  di  lavoro,  e'
omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito  da  lavoro
dipendente e non e' assoggettata ad  alcuna  forma  di  contribuzione
previdenziale, ivi inclusa quella relativa  all'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.