(( Art. 1 bis 
 
 
         Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria 
 
  1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  quarto  periodo,  le  parole:   «Limitatamente   all'anno
scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti:  «Limitatamente
agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017» e le parole:  «2014/2015»
sono sostituite dalle seguenti: «2015/2016»; 
    b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti:  «Per  l'anno
scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria  di  cui  ai  periodi
precedenti   puo'   essere   richiesta   sui   posti    dell'organico
dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui  al  comma  69
del  presente  articolo.  Nel  caso  dovesse   emergere   una   spesa
complessiva superiore a quella  prevista  dalla  presente  legge,  si
applicano i commi 206 e 207 del presente articolo». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  108,  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni   legislative   vigenti),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162,  come  novellato
          dalla presente legge: 
              «108. Per l'anno scolastico  2016/2017  e'  avviato  un
          piano   straordinario   di   mobilita'    territoriale    e
          professionale  su  tutti  i  posti  vacanti   dell'organico
          dell'autonomia,  rivolto  ai  docenti   assunti   a   tempo
          indeterminato  entro  l'anno  scolastico  2014/2015.   Tale
          personale partecipa, a domanda, alla  mobilita'  per  tutti
          gli ambiti territoriali a livello nazionale, in  deroga  al
          vincolo triennale di permanenza  nella  provincia,  di  cui
          all'art. 399, comma 3, del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo  16  aprile  1994,   n.   297,   e   successive
          modificazioni, per tutti  i  posti  vacanti  e  disponibili
          inclusi  quelli  assegnati  in  via  provvisoria  nell'anno
          scolastico 2015/2016  ai  soggetti  di  cui  al  comma  96,
          lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).
          Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera  b),
          assunti  a  tempo  indeterminato  a   seguito   del   piano
          straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98,  lettere
          b) e  c),  e  assegnati  su  sede  provvisoria  per  l'anno
          scolastico 2015/2016,  partecipano  per  l'anno  scolastico
          2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli  ambiti
          territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione
          dell'incarico  triennale.  Limitatamente  agli   scolastici
          2015/2016  e  2016/2017,  i   docenti   assunti   a   tempo
          indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016,  anche  in
          deroga  al  vincolo   triennale   sopra   citato,   possono
          richiedere  l'assegnazione  provvisoria   interprovinciale.
          Tale  assegnazione  puo'  essere  disposta  dal   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   nel
          limite dei posti di organico dell'autonomia  disponibili  e
          autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione
          provvisoria  di  cui  ai  periodi  precedenti  puo'  essere
          richiesta sui posti  dell'organico  dell'autonomia  nonche'
          sul contingente di posti di cui al comma  69  del  presente
          articolo. Nel caso dovesse emergere una  spesa  complessiva
          superiore  a  quella  prevista  dalla  presente  legge,  si
          applicano i commi 206 e 207 del presente articolo.».