(( Art. 2 bis 
 
 
               Scuole di specializzazione non mediche 
 
  1. Nelle more di una definizione organica della materia, le  scuole
di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n.  162,  riservate  alle  categorie  dei  veterinari,
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici  e  psicologi  sono
attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1  dell'articolo
8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del  presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  10  marzo
          1982, n. 162 (Riordinamento delle  scuole  dirette  a  fini
          speciali, delle scuole di specializzazione e dei  corsi  di
          perfezionamento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  17
          aprile 1982, n. 105, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, della legge
          29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione  e  sul
          personale del settore sanitario) pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 gennaio 2001, n. 5: 
              «Art. 8 (Scuole di specializzazione). - 1. Il numero di
          laureati  appartenenti  alle  categorie   dei   veterinari,
          odontoiatri,   farmacisti,   biologi,   chimici,    fisici,
          psicologi  iscrivibili  alle  scuole  di   specializzazione
          post-laurea  e'  determinato  ogni  tre  anni  secondo   le
          medesime modalita' previste per i medici dall'art.  35  del
          decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma  restando
          la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai  fini  della
          ripartizione annuale  delle  borse  di  studio  nell'ambito
          delle risorse gia' previste.».