Art. 2 
 
 
               Istituzione e funzionamento del Nucleo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1,  comma  976,  lett.  a),  della  legge  28
dicembre 2015,  n.  208,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e' istituito un Nucleo per la valutazione dei  progetti  per
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (di seguito
Nucleo). 
  2. Il Nucleo e' composto dal Segretario generale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, con funzioni  di  presidente,  e  da  sei
esperti di particolare qualificazione professionale,  anche  estranei
alla   pubblica   amministrazione,   due   dei    quali    designati,
rispettivamente, dalla Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
  3. I componenti del Nucleo sono nominati, dopo il termine ultimo di
presentazione dei progetti, con decreto del Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  4.  Si  applicano  le   speciali   disposizioni   in   materia   di
incompatibilita' e inconferibilita' degli incarichi. 
  5. Il Nucleo  ha  sede  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, Segretariato generale. 
  6. Il Nucleo viene convocato dal presidente. Il presidente  convoca
la prima seduta entro sette giorni dalla scadenza del termine per  la
presentazione delle domande. Nella  prima  seduta  sono  definite  le
modalita' operative di funzionamento del Nucleo stesso,  nonche'  gli
ulteriori criteri di valutazione dei progetti. 
  7. Il Nucleo opera ordinariamente  fino  al  completo  espletamento
della procedura di valutazione dei progetti. Conclusa tale fase, puo'
essere riconvocato laddove residuino risorse a seguito  della  revoca
parziale o totale dei finanziamenti concessi per la realizzazione  di
alcuni progetti, o non si proceda alla stipula  delle  convenzioni  o
degli accordi previsti dall'articolo 10 del bando. 
  8. Il Nucleo si avvale di  una  segreteria  tecnico-amministrativa,
istituita con decreto del Segretario  generale,  operante  presso  il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  9. Il Nucleo  puo'  avvalersi  del  supporto  di  enti  pubblici  o
privati, ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze. 
  10.   Ai    componenti    del    Nucleo    e    della    segreteria
tecnico-amministrativa  non  e'  corrisposto   alcun   emolumento   o
indennita'. E' previsto il rimborso delle sole spese di viaggio per i
componenti del Nucleo non residenti a Roma. 
  11. Agli esperti estranei alla pubblica amministrazione di  cui  al
precedente  comma   2,   puo'   essere   riconosciuto   un   compenso
omnicomprensivo nel limite massimo di 10.000 euro ciascuno.