Art. 2 
 
           Obblighi a carico degli Organismi indipendenti 
                            di controllo 
 
  1.  Gli  organismi  indipendenti   di   controlli   comunicano   le
inadempienze    gravi    riscontrate    durante     il     controllo,
sull'applicazione del  disciplinare  di  cui  all'art.  4,  comma  1,
lettera c) del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, i  provvedimenti
adottati  e  le  misure  correttive  suggerite  per  ripristinare  la
corretta attivita', entro due giorni lavorativi dalla conferma  degli
esiti del controllo, all'Organizzazione di etichettatura ed entro  15
giorni lavorativi  dalla  conferma  degli  esiti  del  controllo,  al
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali   -
Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari  (ICQRF)  e  alla
Regione competente. Inoltre, segnalano, tempestivamente, le eventuali
violazioni alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
  2. Gli organismi indipendenti di controllo trasmettono al Ministero
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  alle  Regioni
competenti,  entro  il  31  marzo  di  ogni   anno,   una   relazione
sull'attivita' di controllo svolta,  contenente  almeno  le  seguenti
informazioni: 
    a) elenco  dei  soggetti  controllati  per  ciascun  segmento  di
filiera, data del controllo, nominativo e ruolo  dei  componenti  del
gruppo ispettivo; 
    b) frequenze dei controlli; 
    c) elenco ispettori e numero ispezioni per ispettore; 
    d) elenco  delle  non  conformita'  riscontrate  e  provvedimenti
adottati.