Art. 2 Obblighi a carico degli Organismi indipendenti di controllo 1. Gli organismi indipendenti di controlli comunicano le inadempienze gravi riscontrate durante il controllo, sull'applicazione del disciplinare di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, i provvedimenti adottati e le misure correttive suggerite per ripristinare la corretta attivita', entro due giorni lavorativi dalla conferma degli esiti del controllo, all'Organizzazione di etichettatura ed entro 15 giorni lavorativi dalla conferma degli esiti del controllo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e alla Regione competente. Inoltre, segnalano, tempestivamente, le eventuali violazioni alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 2. Gli organismi indipendenti di controllo trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle Regioni competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attivita' di controllo svolta, contenente almeno le seguenti informazioni: a) elenco dei soggetti controllati per ciascun segmento di filiera, data del controllo, nominativo e ruolo dei componenti del gruppo ispettivo; b) frequenze dei controlli; c) elenco ispettori e numero ispezioni per ispettore; d) elenco delle non conformita' riscontrate e provvedimenti adottati.