Art. 2 
 
  1.  Il  Ministero  dell'interno  effettua  il   controllo   ed   il
monitoraggio delle carte rilasciate dai singoli  comuni,  verificando
la corrispondenza tra  le  carte  d'identita'  emesse  e  i  relativi
versamenti. 
  2. I corrispettivi, comprensivi di  IVA,  delle  carte  d'identita'
elettroniche rilasciate ai cittadini, che sono  versati  direttamente
alla cassa dei comuni: 
    a) sono riversati dai comuni  stessi  il  quindicesimo  giorno  e
l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata  del  bilancio
dello Stato, con imputazione al capo  X  -  capitolo  3746,  causale:
«Comune di .................... corrispettivo per il rilascio  di  n.
.............. carte d'identita' elettroniche», dandone comunicazione
al Ministero dell'interno; 
    b) i predetti importi sono riassegnati con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze allo stato di  previsione  della  spesa
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  essere  destinati
all'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A.,   per   la
remunerazione dei beni e servizi forniti dal medesimo  Istituto;  con
il medesimo decreto, sulla base  del  numero  di  carte  d'identita',
comunicato  dal  Ministero  dell'interno,  per  le  quali  e'   stato
effettuato il versamento  da  parte  dei  comuni,  si  provvede  alla
riassegnazione delle somme  spettanti  al  Ministero  medesimo  nella
misura e per le finalita' previste dal secondo periodo  del  comma  2
dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio  2005,  n.  7,
convertito  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.   43,   e   successive
modificazioni. 
  3. I diritti fissi e di segreteria restano di spettanza del  Comune
che ha emesso la carta d'identita' elettronica e, pertanto, rimangono
nell'ambito della tesoreria del comune stesso. 
  4. I corrispettivi, comprensivi di IVA, unitamente ai diritti fissi
e  di  segreteria,  per   il   rilascio   delle   carte   d'identita'
elettroniche, che  sono  stati  riscossi  dai  comuni  con  modalita'
informatiche, sono resi disponibili, entro i termini  previsti  dalla
normativa vigente, dalla piattaforma per i pagamenti  elettronici  di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, contestualmente: 
    a) all'entrata del bilancio dello Stato, per la parte relativa ai
corrispettivi, comprensivi di  IVA,  con  imputazione  al  capo  X  -
capitolo 3746 per la riassegnazione  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze con le  modalita'  e  per  le
finalita' previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b) del  presente
decreto; la riassegnazione allo stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, prevista dal comma  2  dell'art.  7-vicies  quater  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31  marzo
2005, n. 43, e successive modificazioni,  avviene  -  come  precisato
all'articolo 2, comma 2, lettera b) del presente decreto - sulla base
del  numero  di   carte   d'identita',   comunicato   dal   Ministero
dell'interno, per le quali e' stato effettuato il versamento da parte
dei comuni; 
    b)  ai  comuni  che  hanno  rilasciato   le   carte   d'identita'
elettroniche, per la parte relativa ai diritti fissi e di segreteria,
sui conti correnti indicati dagli stessi all'atto dell'adesione  alla
piattaforma per i pagamenti elettronici. 
  5. I corrispettivi comprensivi di IVA e i diritti fissi,  derivanti
dal rilascio delle carte  d'identita'  elettroniche,  riscossi  dagli
Uffici diplomatico - consolari direttamente o secondo le modalita' di
cui all'art.1, comma 3 del presente decreto,  affluiscono  sui  Conti
correnti valuta tesoro, per essere versati all'entrata  del  bilancio
dello Stato, con imputazione  al  Capo  X  -  capitolo  3746  per  il
corrispettivo comprensivo di IVA e  al  Capo  XII  -  capitolo  2121,
articolo 03, per i diritti fissi, secondo procedure e nei termini  da
stabilirsi,  congiuntamente  dal  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze e dal Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, con successive istruzioni operative,  che  forniranno
anche indicazioni circa le modalita'  di  espletamento  di  eventuali
ulteriori adempimenti richiesti ai predetti Uffici. 
  Il presente decreto sara' trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 maggio 2016 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2016 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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