Art. 3 Presentazione dell'istanza di interpello abbreviato 1. Il contribuente puo' presentare l'istanza di interpello prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. Nell'ambito dei doveri di trasparenza e collaborazione declinati all'art. 5 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e' ricompresa la tempestiva comunicazione all'ufficio dei rischi per i quali il contribuente intende presentare l'istanza di interpello abbreviato. 2. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, e' sottoscritta e presentata all'ufficio competente, mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. L'istanza deve essere sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento e' trasmesso via posta elettronica certificata, con firma digitale o con le modalita' di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalita' di presentazione dell'istanza di interpello abbreviato. 3. L'istanza si considera presentata alla data di ricezione della stessa da parte dell'ufficio competente. Per data di ricezione dell'istanza si intende la data di consegna ovvero, per le istanze presentate a mezzo di servizio postale o per via telematica, la data risultante dall'avviso di ricevimento rilasciato dal sistema postale o dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata. Nel caso in cui l'istanza viene presentata ad un ufficio non competente alla trattazione, quest'ultimo la trasmette immediatamente all'ufficio competente. In tal caso, per data di ricezione dell'istanza, si intende quella risultante dal protocollo informatico dell'ufficio competente. 4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.