Art. 2 L'attuazione dell'aggiornamento del Piano verra' realizzata attraverso la stipula di appositi accordi di programma che saranno approvati - ai sensi dell'art. 17-septies, comma 5, introdotto dalla richiamata legge n. 134/2012 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera CIPE, a seguito di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e successive modificazioni.