Art. 2 
 
  L'attuazione  dell'aggiornamento  del   Piano   verra'   realizzata
attraverso la stipula di appositi accordi di  programma  che  saranno
approvati - ai sensi dell'art. 17-septies, comma 5, introdotto  dalla
richiamata legge  n.  134/2012  -  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, previa delibera CIPE, a seguito di intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28
agosto 1997 n. 281 e successive modificazioni.