Art. 2 
 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1.  Le   autorita'   competenti   al   rilascio,   al   rinnovo   o
all'adeguamento delle autorizzazioni ambientali che, nel  periodo  di
riferimento previsto dall'art. 1, comma 3, sono state sostituite  con
l'autorizzazione    integrata    ambientale    rendono    disponibili
all'autorita' competente al  rilascio  dell'autorizzazione  integrata
ambientale i dati necessari  ai  fini  della  comunicazione  prevista
dall'art. 1, comma 1. 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogato, come  disposto  dall'art.  29-terdecies,  comma  1,  del
decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  il  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 marzo 2012. 
 
    Roma, 31 maggio 2016 
 
                                                Il Ministro: Galletti