Art. 2 Norme transitorie e finali 1. Le autorita' competenti al rilascio, al rinnovo o all'adeguamento delle autorizzazioni ambientali che, nel periodo di riferimento previsto dall'art. 1, comma 3, sono state sostituite con l'autorizzazione integrata ambientale rendono disponibili all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i dati necessari ai fini della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 1. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato, come disposto dall'art. 29-terdecies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 marzo 2012. Roma, 31 maggio 2016 Il Ministro: Galletti