Art. 6 
 
            I progetti personalizzati di presa in carico 
 
  1. I  comuni,  coordinandosi  a  livello  di  Ambito  territoriale,
predispongono  un  progetto  personalizzato  di  presa   in   carico,
finalizzato  al  superamento  della  condizione   di   poverta',   al
reinserimento lavorativo e all'inclusione  sociale.  Il  progetto  e'
predisposto  secondo  le  «Linee  guida  per  la  predisposizione   e
attuazione  dei  progetti  di  presa  in  carico  del  Sostegno   per
l'Inclusione Attiva», di  cui  all'accordo  in  Conferenza  unificata
dell'11 febbraio 2016, ed e' sottoscritto per adesione dai componenti
del  Nucleo  Familiare  Beneficiario  entro  sessanta  giorni   dalla
comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo  bimestre.  Alla
realizzazione dei progetti personalizzati  i  comuni  provvedono  con
risorse proprie,  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziare disponibili a legislazione  vigente  e  nell'ambito  degli
equilibri  di  finanza  pubblica  programmati.  Le  informazioni  sul
progetto e sulla sua attuazione devono essere inviate telematicamente
mediante  modelli  predisposti  dal  Soggetto  Attuatore,  ai   sensi
dell'art. 6, comma 1, del decreto 10 gennaio 2013  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  2. In riferimento  all'avvio  della  presa  in  carico  del  Nucleo
Familiare Beneficiario, le informazioni sul  progetto  devono  essere
inviate  entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione   dell'avvenuto
accreditamento del primo bimestre e riguardare: 
    a) risorse umane e professionalita' dedicate alla attuazione  del
progetto personalizzato di presa in carico; 
    b) valutazione dei bisogni; 
    c) indicazione degli obiettivi e dei  risultati  che  si  intende
raggiungere volti al superamento della  condizione  di  poverta',  al
reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale; 
    d) modalita' di attuazione della presa  in  carico  indicando  il
tipo di servizi e interventi sociali offerti dalla rete comunale; 
    e)  integrazione  con  interventi   e   servizi   forniti   dalle
amministrazioni competenti  in  materia  di  servizi  per  l'impiego,
tutela della salute e istruzione; 
    f) integrazione con interventi  e  servizi  forniti  da  soggetti
privati, con particolare riferimento agli enti non profit. 
  3. In riferimento  all'attuazione  del  progetto,  le  informazioni
devono essere  inviate  entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione
dell'avvenuto  accreditamento  del  sesto  ed   ultimo   bimestre   e
riguardare: 
    a) eventuali modifiche introdotte nei progetti personalizzati  in
riferimento agli elementi di cui al  comma  2,  nonche'  all'art.  7,
comma 2; 
    b) indicazione dei servizi e interventi erogati  nel  periodo  di
riferimento; 
    c) indicazione delle integrazioni  effettuate  con  interventi  e
servizi  forniti  dalle  amministrazioni  competenti  in  materia  di
servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione; 
    d)  indicazione  delle  eventuali  integrazioni  effettuate   con
interventi e servizi sociali forniti da altri soggetti  privati,  con
particolare riferimento agli enti non profit; 
    e) valutazione sintetica sugli esiti della presa in carico, anche
con riferimento alle condizionalita' di cui all'art. 7. 
  4. La  mancata  sottoscrizione  del  progetto  personalizzato  deve
essere comunicata al Soggetto Attuatore entro lo  stesso  termine  di
cui al  comma  1,  al  fine  della  sospensione  dell'erogazione  del
beneficio, fatte salve le erogazioni gia' effettuate.  L'invio  delle
informazioni  di  cui  al  comma  2,  riferite  a   ciascuna   carta,
costituisce condizione necessaria ai successivi accrediti. In assenza
dell'invio delle informazioni, gli  accrediti  relativi  ai  bimestri
successivi per le carte interessate saranno sospesi.