Art. 7 
 
                           Condizionalita' 
 
  1. Il progetto di presa in carico, di cui all'art. 6, comma  1,  e'
predisposto mediante la  partecipazione  dei  componenti  del  nucleo
familiare ed e' dagli stessi sottoscritto per  adesione.  La  mancata
sottoscrizione del progetto e' motivo di esclusione dal beneficio. 
  2.  Il  progetto  richiede  ai  componenti  il   Nucleo   Familiare
Beneficiario l'impegno a svolgere specifiche  attivita',  dettagliate
nel progetto medesimo, nelle seguenti aree: 
    a) frequenza di contatti con  i  competenti  servizi  del  comune
responsabili del progetto; di norma la frequenza e' bisettimanale, se
non diversamente specificato nel progetto personalizzato  in  ragione
delle caratteristiche  del  nucleo  beneficiario  o  delle  modalita'
organizzative dell'ufficio; i componenti in eta'  attiva  del  nucleo
beneficiario  possono  essere  convocati  nei  giorni   feriali   con
preavviso di almeno 24 ore e non piu' di  72  ore  secondo  modalita'
concordate nel medesimo progetto personalizzato; 
    b) atti di ricerca attiva di lavoro; 
    c) adesione a iniziative per il  rafforzamento  delle  competenze
nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di carattere  formativo  o
altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, accettazione di
congrue offerte di lavoro; 
    d) frequenza e impegno scolastico; 
    e) comportamenti di prevenzione e cura volti  alla  tutela  della
salute. 
  3. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 2, lettere  b)  e
c),  il  progetto  personalizzato  rimanda  al  patto   di   servizio
personalizzato  stipulato  ai  sensi   dell'art.   20   del   decreto
legislativo  n.  150  del  2015  e,  in  caso  si  rendano  opportune
integrazioni, e' redatto in  accordo  con  i  competenti  centri  per
l'impiego. 
  4. La reiterata violazione  da  parte  dei  componenti  del  nucleo
familiare degli obblighi assunti ai sensi del comma 2,  costituiscono
motivo  di  esclusione  dal  beneficio.  L'esclusione  del  beneficio
conseguente a tali comportamenti, ovvero alla mancata  sottoscrizione
del progetto, ai sensi del comma 1, e' resa esplicita all'atto  della
domanda,  nonche'  nel  progetto  medesimo  e  viene   adottata   con
provvedimento del comune. In ogni caso, la mancata  presentazione  da
parte dei componenti del nucleo familiare, in assenza di giustificato
motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 2,
lettera a), comporta la decurtazione di un quarto di  una  mensilita'
del  beneficio.  In  caso  di  seconda  mancata   presentazione   non
giustificata, la decurtazione e' pari ad una mensilita'. In  caso  di
ulteriore mancata presentazione non giustificata, il nucleo familiare
decade dalla fruizione del beneficio. Con riferimento alle  attivita'
di cui al comma 2, lettere b) e c), si applicano le medesime sanzioni
previste dall'art. 21, comma 8, del decreto legislativo  n.  150  del
2015 per i beneficiari dell'ASDI.