Art. 8 
 
                Modalita' di consegna della Carta SIA 
 
  1. Il Soggetto Attuatore, ricevute le  richieste  di  beneficio  ai
sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a),  verifica  la  compatibilita'
delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 4, comma
3, sulla base delle  informazioni  disponibili  nei  propri  archivi,
anche  avvalendosi  dei  collegamenti  con  i  comuni   coinvolti   e
l'anagrafe tributaria. Successivamente alle  verifiche,  entro  dieci
giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta  di  beneficio,  il
Soggetto Attuatore comunica per via telematica ai comuni l'elenco dei
nuclei familiari che risultano soddisfare i requisiti  e  al  Gestore
del servizio la disponibilita' da accreditare su ciascuna  carta,  in
applicazione  dell'art.  5.  La  disponibilita'  da  accreditare   e'
calcolata  a  decorrere  dal  bimestre   successivo   a   quello   di
presentazione della richiesta. 
  2.  Il  Gestore  del  servizio,  agendo   in   applicazione   della
Convenzione di gestione, sulla base delle disposizioni  ricevute  dal
Soggetto Attuatore, distribuisce le Carte SIA ai titolari.  Le  carte
sono rilasciate con disponibilita'  finanziaria,  relativa  al  primo
bimestre, determinata in base alla numerosita' del  nucleo  familiare
ai sensi dell'art. 5, comma  1.  Successivamente  al  rilascio  delle
carte, il Gestore del servizio esegue gli accrediti periodici e invia
comunicazioni ai titolari. 
  3.  Il  Soggetto  Attuatore  si   riserva   di   procedere,   anche
successivamente all'accreditamento, alla verifica delle dichiarazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  cui  all'art.  4,  comma  3,
nonche' alla sospensione della disponibilita' residua della Carta SIA
e  all'eventuale  disattivazione  della  carta  nel   caso   di   non
conformita' ai requisiti. 
  4. Il Soggetto Attuatore stabilisce altresi' le modalita' con cui i
comuni comunicano i provvedimenti di revoca di cui all'art. 4,  comma
6, ovvero i fatti suscettibili di dar  luogo  alle  sanzioni  di  cui
all'art. 7, comma 4. Con riferimento alle attivita' di  cui  all'art.
7, comma 2, lettere b) e c), le comunicazioni avvengono da parte  dei
competenti centri  per  l'impiego  nelle  modalita'  previste  per  i
beneficiari dell'ASDI. La revoca e' efficace a partire  dal  bimestre
successivo a quello della data del provvedimento medesimo.